Home / Pubblicazioni / Brexit: l'Italia si prepara al no-deal

Brexit: l'Italia si prepara al no-deal

09/05/2019

II 21 marzo 2019 il Consiglio europeo ha deciso di concedere al Regno Unito una proroga del termine per il recesso. La proroga verrà concessa fino al 22 maggio 2019, ma solo se l'accordo raggiunto lo scorso novembre sarà ratificato dal Parlamento britannico entro la fine di marzo. In caso contrario, la proroga sarà limitata al 12 aprile 2019Nonostante l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea sia dunque ormai imminente, la situazione è tutt'ora molto complicata e non si sa se le parti riusciranno a trovare un accordo. In un contesto di generale incertezza è però indubbio che un'uscita del Regno Unito senza accordo, la cosiddetta hard brexit, avrà un impatto negativo su tutti quegli operatori economici che più beneficiano del mercato unico europeo, nel quale persone, servizi, merci e capitali possono circolare liberamente. Tra tali operatori, un ruolo di rilevo spetta alle imprese di assicurazione. Le normative nazionali sull'esercizio dell'attività assicurativa, infatti, sono state nel tempo armonizzate a livello europeo, a partire dalle prime direttive vita (79/267/ CEE) e non-vita (73/239/CEE) fino alla direttiva Solvency II (2009/138/CE). Tali interventi hanno portato alla creazione di un mercato unico delle assicurazioni, basato sul principio della autorizzazione unica (single liceyicè) e su quello, conseguente, del controllo unico {home country control). Il primo comporta che qualunque assicuratore, una volta ottenuta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel proprio Paese, può vendere i propri prodotti anche in qualsiasi altro Stato membro, senza ulteriori restrizioni. In forza del secondo, invece, il controllo sull'attività svolta negli altri Stati membri è comunque demandato all'autorità di vigilanza dello Stato di appartenenza. Sulla base dell'autorizzazione del paese d'origine, l'esercizio transfrontaliero dell'attività assicurativa può essere svolto in regime di libera prestazione di servizi, ossia senza la costituzione di una struttura organizzativa stabile nel Paese di destinazione (es. attraverso intermediari terzi o via internet) oppure in regime di stabilimento, attraverso la costituzione di una sede secondaria nello Stato membro ospitante. La possibilità di esercitare attività in un altro Stato membro sulla base del regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento è garantita non solo alle imprese, ma anche agli intermediari assicurativi.

Pubblicazioni
Assinews | Maggio 2019
Download
PDF 1,6 MB

Autori

Foto diLaura Opilio
Laura Opilio
Partner
Roma
Foto diLuca Odorizzi
Luca Odorizzi
Senior Associate
Roma