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Brexit: employment law between Italy and the UK

L'Accordo di commercio e cooperazione UE-UK (c.d. Trade Cooperation Agreement o “TCA”), concluso il 24 dicembre 2020 tra la Unione Europea, la Euratom e il Regno Unito segna un passaggio fondamentale nel processo Brexit.

Con il TCA, il Regno Unito abbandona le norme dell'Unione europea e non potrà più beneficiare dei vantaggi derivanti dall'appartenenza all'UE e al mercato unico.
Pertanto, dal 1° gennaio 2021 la libera circolazione dei cittadini e lavoratori italiani in UK e cittadini e lavoratori britannici in Italia sarà fortemente limitata.
Di seguito proponiamo una sintetica panoramica sulle conseguenze della Brexit sulla libera circolazione tra il Regno Unito e l’Unione Europea.

Disposizioni per i cittadini e lavoratori britannici in Italia

I cittadini del Regno Unito, a partire dal 1° gennaio 2021, saranno equiparati a cittadini extracomunitari e, dunque si applicheranno loro le procedure previste dal Testo unico dell’Immigrazione (D. Lgs.286/1998).
Pertanto, se per i soggiorni in Italia per periodi inferiori a 90 giorni (nell’arco di un periodo complessivo di 180 giorni) non sarà necessario il visto d’ingresso, per qualsiasi soggiorno di durata superiore e/o per svolgere attività lavorativa in Italia, potranno essere necessari una autorizzazione al lavoro (nullaosta), l’ottenimento di un Visto di lavoro presso l’ambasciata italiana del Paese di provenienza, la dichiarazione di presenza presso le Questure territorialmente competenti o la polizia di frontiera e il permesso di soggiorno in Italia.
L'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, deve avvenire nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti (c.d. 'decreti-flussi') che periodicamente sono emanati dal presidente del Consiglio dei ministri.
Per categorie particolari tassativamente indicate (es. dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia, ecc.), l’ingresso per lavoro subordinato dei cittadini extracomunitari è consentito al di fuori delle quote stabilite dal decreto flussi.
I cittadini e lavoratori britannici e i loro familiari, già presenti sul territorio italiano al 31 dicembre 2020, che risultino iscritti nell’Anagrafe del Comune di competenza ed abbiano già ottenuto la c.d. “Attestazione di iscrizione anagrafica”, a partire dal 1° gennaio 2021 potranno far richiesta del documento di soggiorno in formato elettronico presso la Questura competente per luogo di residenza.
Nel caso di soggiorno regolare da più di 5 anni continuativi sul territorio italiano, è rilasciata la “Carta di soggiorno permanente”, che ha validità di 10 anni.
Nel caso di soggiorno da meno di 5 anni, è rilasciata la “Carta di soggiorno” con dicitura “per residenza”, che ha validità di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza se è maturato il requisito di cinque anni di regolare e continuativo soggiorno sul territorio nazionale.
I cittadini britannici che non risultino ancora iscritti all’Anagrafe entro il 31 dicembre 2020, ma che dimostrino la permanenza sul territorio italiano alla suddetta data (es. tramite produzione di un contratto di lavoro, certificato d’iscrizione ad un corso di studi), potranno richiedere il rilascio del documento di soggiorno elettronico alla Questura della provincia di residenza.

Disposizioni per i cittadini e lavoratori italiani in UK

Il TCA consente dal primo gennaio 2021 l’ingresso ai cittadini italiani in UK, in modalità Standard Visitor, per soggiorni pari o inferiori a 6 mesi per esercitare le seguenti attività (c.d. “Visitatori di breve durata per motivi professionali”):

  • partecipazione a riunioni, conferenze o consultazioni con soci in affari
  • ricerca tecnica, scientifica e statistica, a titolo indipendente o per una persona giuridica
  • ricerca o analisi di mercato
  • partecipazione a seminari di formazione per motivi professionali
  • partecipazione a fiere ed esposizioni a fini promozionali
  • acquisti, trattative o vendita di servizi o merci da parte di rappresentanti
  • partecipazione ad operazioni commerciali
  • prestazione di servizi post-vendita o post-locazione o formazione
  • partecipazione ad operazioni commerciali
  • assistenza o partecipazione a convegni da parte di personale turistico
  • servizi di traduzione o interpretazione.

In modalità Standard Visitor non è consentito: svolgere attività lavorativa subordinata per una società locale o autonoma, retribuita o non retribuita; vivere nel territorio per lunghi periodi di tempo; frequentare un corso di studi che abbia una durata superiore ai 6 mesi.
Per soggiorni di durata superiore è possibile fare richiesta del “Long-Term Standard Visitor Visa” con validità di 2,5 o 10 anni.
I cittadini italiani e i loro familiari possono beneficiare dello speciale sistema di registrazione gratuito costituito dal Governo britannico e denominato “Settlement Status Scheme” (SSS), con il quale viene garantita la loro permanenza nel Regno Unito dopo la Brexit.
Tale strumento consente ai cittadini italiani residenti nel Regno Unito anteriormente al 31 dicembre 2020 di continuare a soggiornarvi e di beneficiare dei diritti acquisiti.
Il termine per richiedere l’attivazione del SSS è stato esteso fino al 30 giugno 2021.
Il procedimento richiede la produzione di una prova d’identità e di residenza continuativa nel Regno Unito (salvo nel caso di documento di residenza permanente o leave to remain), anche mediante estratto conto bancario annuale che mostri almeno 6 mesi di movimenti nel Regno Unito, oppure mediante comunicazione da parte del datore di lavoro attestante l’esistenza di un rapporto di impiego, oppure mediante comunicazione o certificato di una università o altra organizzazione accreditata attestante la data di iscrizione, frequenza e completamento di un corso di studi.
I cittadini in possesso della doppia cittadinanza italo-UK non sono ammessi alla registrazione del “Settled Status”.
I cittadini italiani non residenti nel Regno Unito alla data del 31 dicembre 2020, dovranno richiedere il Visto per lavoratori specializzati (“Skilled Worker Visa”), che si basa su un sistema a punti. Saranno necessari almeno 70 punti, da ottenersi mediante il possesso di determinati requisiti, quali, a titolo esemplificativo: un’offerta di lavoro per mansioni qualificate, ossia per mansioni che richiedano un diploma; la conoscenza della lingua inglese; il superamento di una soglia minima di retribuzione, ecc.
Il c.d. Intra-Company Transfer Visa (ICT) si applica invece ai dipendenti delle società italiane distaccati presso una consociata/branch UK del Gruppo, per lunghi periodi o per visite di breve durata ma frequenti.
Infine, i lavoratori frontalieri (c.d. frontier workers), a partire dal 1° gennaio 2021, previa esibizione di documentazione idonea a dimostrare l’esercizio in Italia un’attività economica anteriore al 31 dicembre 2020, potranno richiedere alla Questura un documento elettronico, di validità quinquennale, attestante il loro status.

Social Security Coordination

Il TCA contiene inoltre importanti novità sul tema del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra Regno Unito e Unione Europea.
L’accordo garantisce infatti i diritti dei cittadini dell'Unione e del Regno Unito che lavorano, si recano o si trasferiscano nel Regno Unito o nell'UE dopo il 1º gennaio 2021.
Con il Protocollo Social Security Coordination, allegato al TCA, si è introdotta una specifica disciplina che necessiterà della ratifica dei singoli Stati membri per entrare in vigore. Il Protocollo si applica alla quasi totalità dei comparti di sicurezza sociale (malattia, maternità, paternità, invalidità, vecchiaia, anzianità, superstiti, disoccupazione, ecc.), con l’esclusione dell’assistenza medica e sociosanitaria.
Il principio generale è il c.d. lex loci laboris, per cui i contributi saranno versati nel paese ove è svolta l’attività lavorativa, con la conseguenza che i lavoratori italiani inviati in UK saranno soggetti alla legislazione previdenziale e di sicurezza sociale del Regno Unito.
Per quanto riguarda i distacchi UE-UK, alla stregua di quanto accade nei distacchi comunitari, nel caso in cui i lavoratori fossero distaccati in UK da un datore di lavoro italiano (o viceversa), il Protocollo ammette la applicazione del sistema di sicurezza sociale del paese di origine, a condizione che la durata del distacco non ecceda 24 mesi e che il lavoratore non sia inviato per sostituirne un altro già distaccato.
Infine, i lavoratori che esercitano l’attività in due o più Stati (c.d. multi-states workers) saranno soggetti al sistema previdenziale del paese ove risiedono e svolgono una parte sostanziale della loro attività.
 

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Portrait ofFabrizio Spagnolo
Fabrizio Spagnolo
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Federico Pisani
Senior Associate
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