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Compensazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione con debiti tributari definiti in fase contenziosa o preconteziosa

03/04/2014

Premessa

Con l’art. 28-quinquies del DPR 602/1973 - introdotto dall’art. 9, co. 1, del D.L. n. 35/2013 (convertito dalla L. n. 64/2013) - il legislatore ha previsto un’ipotesi di estinzione tramite compensazione dei debiti tributari che si aggiunge all’altra possibilità di compensazione prevista dall’art. 28-quater del medesimo DPR, che disciplina la compensazione dei crediti commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione con somme dovute a seguito di iscrizioni a ruolo.

In particolare, l’art. 28-quinquies prevede la possibilità di compensare i crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni con le somme dovute all’Erario per il perfezionamento degli istituti definitori della pretesa tributaria nonché deflativi del contenzioso tributario.

Si tratta, in sostanza, di quei debiti tributari che si rendono dovuti a seguito delle forme di adesione, totale o parziale, alle pretese dell’Amministrazione Finanziaria che il contribuente può decidere di “attivare” in fase contenziosa o precontenziosa, meglio descritte più avanti.

1. I crediti commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione utilizzabili in compensazione

I crediti commerciali per essere ammessi alla compensazione devono essere:

  • vantati nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale;
  • maturati fino al 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali;
  • certi, liquidi, esigibili e non prescritti;
  • oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore.

2. I debiti tributari compensabili

Possono essere estinti mediante compensazione i debiti verso l’Erario conseguenti all’applicazione dei seguenti istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario:

  • l’accertamento con adesione (art. 8 D.lgs. n. 218 del 19.06.1997);
  • la definizione degli inviti a comparire (art. 5, co. 1-bis, e art. 11, co. 1-bis, del D.lgs. n. 218 del 19.06.1997);
  • la definizione dei processi verbali di constatazione (art. 5-bis D.lgs. n. 218 del 19.06.1997);
  • l’acquiescenza / omessa impugnazione dell’avviso di accertamento (art. 15 D.lgs. n. 218 del 19.06.1997);
  • la definizione agevolata delle sanzioni (art. 16 e 17 n. 472 del D.lgs. 18.12.1997);
  • la conciliazione giudiziale (art. 48 D.lgs. n. 546 del 31.12.1992);
  • il reclamo e la mediazione (art. 17-bis D.lgs. n. 546 del 31.12.1992).

3. Il procedimento per la compensazione

Con il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2014 sono state definite le modalità di attuazione del nuovo istituto e, con il successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2014, è stato approvato lo specifico modulo di versamento (“F24 Crediti PP.AA”).

Infine, con la Risoluzione n. 16 del 4 febbraio 2014 dell’Agenzia delle Entrate, è stato istituito lo specifico codice tributo (“PPAA”).

Al fine di procedere alla compensazione, occorre che la certificazione rilasciata dall’Ente debitore sia, su istanza di parte, convertita in formato elettronico dalla Piattaforma elettronica di certificazione dei crediti, predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, accessibile direttamente dal portale internet http://certificazionecrediti.mef.gov.it.

La certificazione telematica rilasciata deve recare la data prevista per il pagamento del credito certificato.

Ai fini della compensazione è necessario utilizzare l’apposito modulo “F24 Crediti PP.AA.” disponibile esclusivamente nel formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Il modulo deve essere presentato obbligatoriamente in via telematica (Entratel o Fisconline).

Tale nuovo modulo dovrà riportare il codice del credito indicato nella relativa certificazione telematica (nell’apposito campo denominato “numero certificazione credito”) nonché il codice tributo “PPAA”, appositamente istituito.

Il debito da estinguere in compensazione, indicato nella colonna “importi a debito versati”, dovrà essere individuato tramite gli appositi codici tributo – riportati in allegato al citato Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2014 nonché reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate - che individuano la causale delle somme dovute in relazione alle diverse forme di definizione della pretesa tributaria precedentemente richiamate.

Nel caso in cui i debiti che si intendono compensare siano superiori ai crediti vantati, la differenza dovuta può essere versata, attraverso lo stesso modulo oppure con distinta operazione, mediante addebito su conto corrente bancario o postale.

4. Il perfezionamento dei pagamenti

Il pagamento del debito si considera perfezionato solo nel momento in cui risultino rispettate le seguenti condizioni:

  • i crediti utilizzati in compensazione risultino certificati attraverso l’apposita Piattaforma elettronica e non siano stati già pagati dalla Pubblica Amministrazione ovvero impiegati per altre finalità;
  • la certificazione rechi la data prevista per il pagamento del credito certificato;
  • il soggetto titolare del debito coincida con il soggetto titolare del credito risultante dalle relative certificazioni;
  • il modulo “F24 Crediti PP.AA.” non presenti pagamenti diversi da quelli identificati dai codici tributo per somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario;
  • l’eventuale utilizzo in compensazione di crediti differenti da quelli certificati all’interno del modulo “F24 Crediti PP.AA.”, risulti conforme alle disposizioni vigenti in materia di compensazioni effettuate tramite il modulo F24 (ad es. compensazioni dei crediti IVA per un valore superiore a 5.000,00 euro);
  • l’addebito dell’eventuale differenza dovuta a saldo del modulo “F24 Crediti PP.AA.” sia andato a buon fine.

Qualora anche soltanto una delle suddette condizioni non sia rispettata, tutti i pagamenti contenuti nel modulo saranno considerati come non avvenuti.

L’Agenzia delle Entrate verifica il rispetto delle condizioni di validità dei moduli inviando, per via telematica, alla Piattaforma elettronica di certificazione:

  • il codice fiscale del soggetto titolare del debito;
  • gli importi dei crediti utilizzati in compensazione;
  • la data di presentazione telematica del modulo.

La Piattaforma elettronica di certificazione comunica all’Agenzia delle Entrate, sempre in via telematica, l’esito dei controlli finalizzati ad accertare la sussistenza delle predette condizioni.

In caso di esito positivo, la Piattaforma elettronica di certificazione, prima di effettuare la suddetta comunicazione, registra nei propri archivi l’avvenuto utilizzo dei crediti certificati per l’importo esposto nei moduli “F24 Crediti PP.AA.”. L’Agenzia delle Entrate avrà cura di informare il soggetto interessato circa l’esito della compensazione tramite apposita ricevuta, consultabile attraverso il sito dei servizi telematici della medesima Agenzia.

In caso di esito negativo, invece, la Piattaforma elettronica di certificazione specifica i motivi che hanno determinato la non accettabilità del modulo, in vista della successiva comunicazione da parte dell’Agenzia al soggetto interessato.

L’eventuale mancato addebito del saldo positivo del modulo “F24 Crediti PP.AA.”, nonché gli annullamenti dei moduli “F24 Crediti PP.AA.” effettuati dall’Agenzia delle Entrate – eventualmente anche su richiesta dei contribuenti - sono tempestivamente comunicati, in modalità telematica, dalla medesima Agenzia alla Piattaforma elettronica di certificazione, ai fini dell’annullamento delle registrazioni effettuate.

5. Recupero delle somme corrispondenti ai crediti utilizzati in compensazione

Una volta accettato il modulo e verificata l’assenza di eventuali vizi, il soggetto interessato è ammesso a beneficiare dell’istituto della compensazione; in tal caso - la Pubblica Amministrazione debitrice, entro sessanta giorni dalla data prevista per il pagamento del credito (indicata nella certificazione emessa dalla Pubblica Amministrazione), dovrà versare gli importi dovuti alla Tesoreria dello Stato. In caso di mancato versamento, il recupero delle somme procederà nei confronti della Pubblica Amministrazione interessata sino alla riscossione coattiva secondo le disposizioni previste dal DPR n. 602/73.

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Fonte
CMS Italia Tax Newsletter | 03 Aprile 2014
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