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Decreto Sostegni COVID-19 measures for companies and employees

A seguito della pubblicazione del Il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, proponiamo una breve sintesi sulle Misure urgenti in materia di lavoro, connesse all’emergenza da COVID-19
 
Trattamenti di integrazione salariale
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare:

  • domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.
  • domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Le domande di accesso ai trattamenti possono essere presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
 
Licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo
Resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto), nonché la possibilità di intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (indipendentemente dal numero dei dipendenti), con sospensione delle relative procedure in corso:

  • fino al 30 giugno 2021, per le imprese che possono fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale,
  • dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, per i soli datori di lavoro che presentano domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

Il divieto di licenziamenti non si applica nei seguenti casi:

  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa)
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
  •  licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione (nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti i settori non compresi nello stesso).

 
Proroga o rinnovo di contratti a termine
In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali e in deroga al numero massimo di proroghe e rinnovi previsti dalla legge. Non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti prima della entrata in vigore del Decreto Sostegni.
 
Lavoratori fragili
E’ stata prevista l’estensione sino al 30 giugno 2021 del diritto dei lavoratori fragili di lavorare da remoto ovvero, in caso di attività non remotizzabile, di astenersi dal lavoro, con esclusione in quest’ultimo caso del computo dei giorni di assenza nel periodo di comporto.
Si tratta di disposizioni di grande importanza che, per la loro formulazione, già in queste prime ore stanno dando vita a un ampio dibattito interpretativo, di cui il nostro Studio continuerà a monitorare l’evoluzione.

Authors

Portrait ofFabrizio Spagnolo
Fabrizio Spagnolo
Partner
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Portrait ofGian Marco Lettieri
Gian Marco Lettieri
Senior Associate
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Federico Pisani
Senior Associate
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