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Il dovere di vigilanza del collegio sindacale in una società quotata esercente attività assicurativa

01/06/2018

Il contenuto e l'ampiezza della funzione di vigilanza assegnata al collegio sindacale di una società quotata è argomento assai delicato e di non facile definizione.

Se da un lato è evidente la necessità di garantire la correttezza della gestione societaria, spesso a tutela non solo degli interessi degli azionisti ma anche di interessi generali (si pensi, ad esempio, alle società che operano nel settore bancario o assicurativo), dall'altro lato bisogna capire fino a che punto debba spingersi l'attività di controllo dei sindaci e si possano ravvisare profili di responsabilità in capo agli stessi.

Su questi temi è intervenuta di recente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5914 del 12 marzo 2018 nella quale si fa riferimento, in particolare, ad operazioni con parti correlate, poste in essere da una società quotata esercente attività assicurativa. La sentenza propone, in parte, orientamenti già espressi, ma offre alcuni chiarimenti e alcuni spunti di riflessione assai significativi.

IL CONTESTO NORMATIVO

Com'è noto il collegio sindacale ha il compito primario di controllare lo svolgimento dell'attività sociale, al fine di assicurare che avvenga nel rispetto della legge, dell'atto costitutivo e dei principi di corretta amministrazione.

In particolare, i doveri di vigilanza dei sindaci delle società quotate sono individuati dall'art. 149 co. 1 TUF, in base al quale essi devono controllare l'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; il rispetto dei principi di corretta amministrazione; l'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile e l'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; le modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi; nonché l'adeguatezza delle disposizioni impartite alle controllate in merito agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Nel caso in cui nell'esercizio dell'attività di vigilanza emergano delle irregolarità, i sindaci devono darne comunicazione senza indugio alla Consob (art. 149 co. 3 TUF).

La garanzia della legittimità della gestione societaria e dell'osservanza dei principi di corretta amministrazione assume un ruolo centrale in società che – in ragione della loro particolare attività – coinvolgono interessi generali, quali sono le società assicurative. Nel settore assicurativo, il tema dei controlli interni è affrontato dal Regolamento ISVAP (ora IVASS) 26 marzo 2008 n. 20 (1) .

Con specifico riguardo al collegio sindacale (o, nel caso di adozione del modello dualistico o monistico, consiglio di sorveglianza o comitato per il controllo sulla gestione) l'art. 8 co. 1 del Regolamento prevede, conformemente all'art. 2403 c.c. e all' art. 149 TUF, che l'organo di controllo sia tenuto a verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'impresa e il suo concreto funzionamento. Il successivo co. 3 dettaglia poi singole funzioni e compiti affidati al collegio.

Tra questi si evidenziano: la verifica dell'idoneità della definizione delle deleghe, nonché dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, con particolare attenzione alla separazione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni (lett. b);

la valutazione dell'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni (revisione interna, risk management e compliance), con particolare riguardo all'operato della funzione di revisione interna, di cui deve verificare la sussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza e funzionalità (lett. c);

la segnalazione all'organo amministrativo di eventuali anomalie o debolezze dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni, indicando e sollecitando idonee misure correttive, nonché la pianificazione e lo svolgimento di interventi periodici di vigilanza volti ad accertare se le carenze o anomalie segnalate siano state superate e se, rispetto a quanto verificato all'inizio del mandato, siano intervenute significative modifiche dell'operatività della società che impongano un adeguamento dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni (lett. f).

Per consentire al collegio sindacale l'efficace svolgimento della propria attività, gli artt. 149-152 del TUF prevedono un complesso sistema di flussi informativi, di rapporti...Continua la lettura su qui

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Laura Opilio
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