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In the “August Decree” the optional revaluation of fixed assets

31/08/2020

L’articolo 110 del D.L. n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”) ripropone, con alcune interessanti peculiarità rispetto alle precedenti edizioni, il regime della rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, da effettuarsi nel bilancio relativo all’esercizio successivo. Con il presente contributo si intendono commentare gli aspetti di maggiore interesse della normativa in oggetto.

In primo luogo, si segnala che – considerato l’intento del legislatore di voler fornire una forma di supporto alla necessità di patrimonializzazione delle realità imprenditoriali duramente provate dall’emergenza Covid-19 ancora in corso – la rivalutazione può avere anche solo rilevanza civilistica e contabile. Laddove si intenda, invece, attribuire anche rilevanza fiscale alla rivalutazione sarà necessario versare un’imposta sostitutiva del 3% – dunque di importo significativamente inferiore rispetto al passato – in un massimo di tre rate di pari importo e la cui prima rata dovrà essere versata in corrispondenza del versamento a saldo per l’anno di imposta in cui viene effettuata la rivalutazione. Le restanti rate dovranno essere versate in occasione del versamento a saldo per gli anni di imposta successivi.

Il saldo attivo da rivalutazione può altresì essere affrancato mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 10% che potrà essere versata secondo le modalità testé descritte. In caso di rivalutazione solo civilistica, invece, non si producono effetti sospensivi sul saldo attivo di rivalutazione.

Altra novità particolarmente interessante attiene al fatto che – qualora si sia optato anche per la rivalutazione ai fini fiscali mediante versamento della suddetta imposta sostitutiva del 3% – il maggior valore ai fini fiscali è riconosciuto ai fini dell’ammortamento già a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui viene effettuata la rivalutazione. Pertanto, i soggetti con esercizio fiscale coincidente con l’anno solare potranno rivalutare i beni risultanti dal bilancio relativo all’anno 2019 nel bilancio relativo all’anno 2020 e vedersi riconosciuti gli effetti fiscali (deducibilità dei maggiori ammortamenti) già con riferimento al periodo di imposta 2021.

Inoltre, la rivalutazione potrà essere effettuata anche avendo riguardo solamente a singoli beni, venendo quindi meno il requisito della obbligatorietà della rivalutazione per categorie di beni omogenee. Resta invece confermata l’esclusione della rivalutazione per i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa (c.d. beni merce).

Non si rilevano modifiche rispetto alla platea dei possibili destinatari: la rivalutazione rimane infatti fruibile sia dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti (esclusi i soggetti IAS adopter) che dalle società di persone commerciali, dalle imprese individuali, dagli enti non commerciali residenti e dai soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Per quanto riguarda i soggetti IAS adopter, infine, in continuità con le ultime normative sul regime delle rivalutazioni dei beni di impresa, viene altresì riproposta la facoltà di riallineare i valori civilistici a quelli fiscali con il pagamento di detta imposta sostitutiva del 3%. In tal caso si precisa che, trattandosi solamente del riconoscimento fiscale dei valori già espressi in bilancio, non si ha il corrispondente incremento delle poste del netto patrimoniale dell’impresa; tuttavia, il legislatore ha previsto che sia “vincolata” in regime di sospensione d’imposta un’apposita riserva per un ammontare corrispondente ai valori da riallineare che, come sopra illustrato, è egualmente possibile affrancare versando un’imposta sostitutiva 10%.

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