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Insurance Dispute Arbitrator

Nell’ambito di un recente Web Seminar il Segretario Generale dell’IVASS, Dott. Stefano De Polis, ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito alle caratteristiche principali che presenterà il nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie per il settore assicurativo avanti l’Arbitro delle Controversie Assicurative (AAS).

L’organismo, che dovrebbe vedere definitivamente la luce entro la fine del 2021, è il risultato dell’attuazione dell’art. 15 della direttiva europea sulla distribuzione assicurativa (Insurance Distribution Directive (UE) 2016/97).

L’AAS offrirà la possibilità di dirimere in modo rapido ed economico i cd. small claim col fine ultimo (auspicabile) di effetto deflattivo del contenzioso giudiziario in quanto l’AAS non si porrà solo come strumento risolutivo delle controversie in sede stragiudiziale, bensì come un vero e proprio sistema preventivo delle stesse. Sul punto, il Segretario De Polis ha sottolineato come la valenza delle decisioni dell’organismo andrà oltre il singolo caso, generando così quella che si potrebbe definire una “giurisprudenza” dell’Arbitrato Assicurativo al fine di prevenire l’insorgere di controversie aventi oggetto similare.

Struttura

La struttura dell’Arbitro Assicurativo si ispirerà a quelle degli arbitri di settore, disciplinate nei loro criteri dalla direttiva europea 2013/11 sugli Alternative Dispute Resolution, recepita nel Codice del Consumo.

Tuttavia, se da una parte l’organismo presenterà tratti identici a quelli dell’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) della Banca d’Italia e l’ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie) della Consob, dall’altra dovrà necessariamente tenere conto delle peculiarità del sistema in cui opera.

Alla luce di ciò, una prima differenza riguarderà le modalità di adesione. Mentre per l’ABF e l’ACF questa avviene su richiesta, per l’Arbitro Assicurativo la procedura sarà automatica con l’iscrizione all’Albo delle Imprese, al Registro Unico degli Intermediari o ai relativi Elenchi, senza dunque necessità di ulteriori comunicazioni all’IVASS: scelta dettata dall’elevato numero degli operatori sul mercato delle assicurazioni.

Potranno chiedere di essere esclusi, previa comunicazione di adesione ad un altro sistema ADR del proprio Paese di origine, soltanto le imprese e gli intermediari UE che operano in Italia in libera prestazione di servizio.

Il ricorso all’AAS potrà essere presentato dal contraente, dall’assicurato o dal danneggiato che sia titolare di azione diretta verso la compagnia (al momento previsto solo nei casi di assicurazioni obbligatorie sulla RCA; RC per attività venatorie).

Per quanto riguardo la composizione dell’organismo, indipendente e imparziale, l’IVASS metterà a disposizione mezzi, strutture e personale necessari al funzionamento. I collegi, designati e nominati dall’IVASS, presso la cui cognizione saranno sottoposte le controversie, saranno costituiti ciascuno da 5 membri effettivi, più i supplenti, scelti tra soggetti con elevata professionalità, competenza, integrità e indipendenza.

Stante la complessità e la varietà della struttura e dei modelli operativi del sistema assicurativo nazionale, la composizione dei collegi sarà variabile non solo con riguardo ai membri rappresentativi dei consumatori (come accade per l’ABF), ma anche per quelli espressione del mercato assicurativo italiano (es. consumatori, imprese assicurative, intermediari, etc.).

Come avviene per gli altri arbitri, il sistema di tutela sarà agile e diretto, senza la necessaria assistenza di un avvocato o un procuratore nella sua fase di attivazione e con costi molto contenuti. L’intero processo del ricorso sarà inoltre digitalizzato, con evidenti benefici in termini di tempo ed efficienza. Ad oggi, sono già stati realizzati un sistema informatico ed un sito internet dedicato.

Per quanto riguarda la procedura, sarà necessario, prima di rivolgersi all’AAS, che tra le parti sia stato esperito un tentativo di soluzione della controversia attraverso un reclamo all’impresa o all’intermediario. In caso di omesso o insoddisfacente riscontro, sarà possibile ricorrere all’Arbitro, ma sempre entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Trascorso detto termine si presume che il reclamante abbia perso interesse ad agire (salva sempre la possibilità di presentare un nuovo reclamo con conseguente riapertura dei termini).

I tempi previsti, a differenza di quelli giudiziari (che durano svariati anni),sono molto brevi: entro 90 gg dalla presentazione del ricorso sarà formato il fascicolo mediante lo scambio di atti istruttori e, successivamente, entro 90 gg - prorogabili in caso di controversia complessa - si giungerà ad una decisione.

Con riguardo all’esito della procedura, è importante sottolineare come la decisione finale non sarà munita di efficacia vincolante. Tuttavia, dell’inadempimento della decisione dell’Arbitro Assicurativo verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito dell’organismo e dell’operatore, il che equivale ad una vera e propria sanzione reputazionale (procedura analoga a quanto previsto per le decisioni degli altri collegi arbitrali: c.d. moral suasion, già tipica dell’ABF).

Infine, il Segretario De Polis, si è soffermato su due peculiarità dell’Arbitro Assicurativo.

Il primo aspetto attiene ai limiti diversificati di competenza per valore. Il Decreto Interministeriale stabilirà delle soglie di valore diversificate in relazione ai vari rami in cui si articola l’attività assicurativa, con possibilità per l’IVASS di ampliarle attraverso le disposizioni attuative.

Sarà possibile ricorrere all’arbitro per accertamento di diritti, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, ivi incluso il diritto al risarcimento dei danni subiti, nonché l’inosservanza delle regole di comportamento attinenti alla distribuzione del prodotto assicurativo, purché il contratto sia stato concluso.

In particolare, risulterà determinante la natura documentale del procedimento e gli arbitri non potranno condurre accertamenti istruttori, pena l’inammissibilità del ricorsi.

Il secondo aspetto attiene, invece, alla possibilità di un giudizio di equità nei casi in cui il petitum rientri negli importi previsti dall’articolo 113, co. 2, del Codice di procedura civile (e dunque per controversie in cui il risarcimento chiesto non superi i 1.100 euro, limite che sarà alzato a 2.500 euro dal 2025) o laddove le parti ne facciano concorde richiesta. La logica sottesa a tale modalità di giudizio risponde all’obiettivo di facilitare e velocizzare l’individuazione di una soluzione, con ricadute positive si per i consumatori sia per il sistema giustizia.

Collaborazione tra ADR

Il Segretario dell’IVASS ha poi trattato un altro aspetto fondamentale, ossia  il confine tra le competenze dell’AAS e quelle dell’ABF e ACF al fine di evitare sovrapposizioni o lacune nelle attribuzioni, specie nelle controversie che riguardano i contratti della bancassicurazione.

Con riferimento alle possibili interconnessioni tra AAS e ABF occorrerà definire il confine di operatività dei due organismi per quanto riguarda, ad esempio, le polizze cd. PPI (Payment Protection Insurance), offerti in abbinamento a finanziamenti (i.e. mutui, crediti al consumo, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o pensione) a garanzia della restituzione delle somme erogate.

Al riguardo, si potrebbe ipotizzare, come evidenziato dal Segretario, la competenza dell’ABF su questioni riguardanti il servizio bancario in senso stretto (i.e. contestazioni sul TAEG del prestito al consumo in conseguenza di mancata inclusione del costo assicurativo, che deve essere necessariamente incluso nel calcolo del TAEG stante l’obbligatorietà delle polizze per queste operazioni), mentre l’AAS potrebbe essere competente per controversie relative ad interpretazione, esecuzione del contratto assicurativo.

Per ciò che concerne, invece, alle possibili aree di contiguità tra AAS e ACF, si prenda in considerazione la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo, i c.d. IBIPs, collocati sul mercato da banche, Poste Italiane, ma anche intermediari assicurativi tradizionali (agenti assicurativi, brokers).

L’attuale quadro normativo prevede la competenza Consob per il collocamento dei prodotti IBIPs attraverso il canale bancario e degli uffici postali, mentre l’IVASS sarebbe competente per i prodotti distribuiti da agenti assicurativi e brokers oltre che dalle imprese di assicurazione. La fase di esecuzione del contratto, di governo e controllo del prodotto (Product Oversight Governance) avvengono sotto la vigilanza dell’IVASS.

Dunque, alla luce della suddetta divisione, analogamente l’Arbitro Assicurativo dovrebbe risultare competente per le controversie riguardanti il collocamento dei prodotti IBIPs da parte di agenti e broker assicurativi.

Sostenibilità del modello

È di fondamentale importanza rilevare il ruolo che, ai fini della sostenibilità del nascente organo, ricopriranno i citati limiti di competenza per valore dell’AAS, ma ancor più le future disposizioni attuative dell’IVASS volte a delineare l’ambito oggettivo e soggettivo delle controversie per le quali è possibile adire l’arbitro assicurativo.

Tutte queste previsioni saranno inserite per scongiurare la grande quantità di ricorsi che, altrimenti, l’AAS non riuscirebbe a gestire. Basti solamente pensare che, al riguardo, l’IVASS ha stimato che dal solo settore RCA potrebbero venire non meno di 5.000 ricorsi l’anno.

Peraltro, il ricorso all’Arbitro assicurativo equivarrà al preventivo esperimento delle risoluzioni alternative delle controversie nei casi in cui sono condizione di procedibilità per l’esercizio dell’azione in giudizio.

In conclusione, seppur il quadro normativo sia ancora in corso di definizione, saranno questi alcuni dei caratteri principali del nuovo organismo. Al giorno d’oggi, il decreto ministeriale (del MISE), di concerto con il Ministero della Giustizia, è in fase di consultazione con le principali associazioni di mercato e dei consumatori. Una volta definito, seguirà la pubblica consultazione del Regolamento Attuativo dell’IVASS. Il sistema dell’Arbitro Assicurativo dovrebbe quindi vedere la luce, come detto, entro la fine del 2021.
 

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