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IVASS Oder no. 97 of August 4, 2020: the amendments to Regulation no. 40/2018 on insurance and reinsurance distribution

25/09/2020

Lo scorso 4 agosto l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è intervenuto sulla regolamentazione del mercato della distribuzione assicurativa con la pubblicazione del provvedimento n. 97/2020. L’intero provvedimento entrerà in vigore il prossimo 31 marzo 2021, salvo alcune disposizioni la cui entrata in vigore è differita al primo gennaio 2022 e al 31 marzo 2022.  

La novella regolamentare interessa vari testi di normativa secondaria emanata da IVASS, tra i quali, il regolamento n. 40 del 2018 in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa. Con le modifiche apportate, l’Istituto ha inteso razionalizzare e semplificare gli obblighi posti in capo agli operatori del settore, nonchè al contempo accrescere il livello di tutela dei contraenti. 

Un primo ambito di intervento è stato quello delle collaborazioni orizzontali instaurate tra distributori di prodotti assicurativi. Una delle novità di più pregnante rilievo è stata la previsione dell’obbligo, posto in capo agli intermediari interessati, di comunicare alle imprese mandanti la sottoscrizione di un accordo di collaborazione orizzontale, al fine di permettere a queste ultime di avere maggiore contezza circa la filiera dei soggetti che distribuiscono i loro prodotti. 

Con l’obiettivo di semplificare ulteriormente il contenuto dell’informativa, una seconda rilevante area di intervento è stata quella dell’informativa precontrattuale. È stato, ad esempio, riformulato il contenuto dell’Allegato 3 al fine di includervi tutte le informazioni di natura ”statica” che non variano in caso di stipula di diversi contratti di assicurazione con lo stesso contraente. Di conseguenza, anche gli Allegati 4 e 4-bis sono stati modificati al fine di includervi tutte le informazioni di natura ”dinamica”, cioè quelle che variano per ogni singolo contratto sottoscritto. 

L’intervento di IVASS ha anche riguardato il processo di valutazione delle richieste ed esigenze dei contraenti. Più in particolare, il nuovo comma 4-bis dell’articolo 58 prevede l’obbligo di consegna al cliente di una specifica dichiarazione con cui il distributore attesti che il prodotto risponde alle esigenze del cliente stesso. Al fine di rafforzare la tutela del contraente, cesseranno, inoltre, di avere applicazione le norme che permettevano la vendita di prodotto assicurativo non rispondente alle esigenze del contraente stesso, o nel caso in cui non fosse possibile accertarne l’adeguatezza a causa del rifiuto del cliente di fornire le informazioni richieste. 

Le modifiche hanno anche interessato la vendita di prodotti assicurativi abbinata ad un prodotto/servizio accessorio diverso da una polizza. Una nuova disposizione (art. 59-bis) mira ad individuare le informazioni supplementari che vanno fornite al contraente in caso di vendita abbinata, come ad esempio l’adeguata descrizione delle diverse componenti del pacchetto, l’evidenza separata dei costi e degli oneri relativi a ciascun componente, nonchè le modalità con cui la struttura dell’offerta possa modificare i rischi o la copertura assicurativa. 

In materia di IBIPs (prodotti di investimento assicurativo), altro obiettivo dell’Istituto è stato quello di consentire un innalzamento del livello di disclosure in favore dei contraenti in conformità con quanto previsto dal Regolamento UE 2017/565. Il nuovo articolo 68-ter prevede infatti specifici obblighi di informativa con riguardo alla natura, ai rischi, ai costi e agli oneri connessi all’acquisto degli IBIPs. 
Ulteriore novità riguardante i prodotti di investimento assicurativo ha riguardato la possibilità, in presenza di determinate condizioni, per gli intermediari e le imprese di assicurazione, di pagare o percepire incentivi che abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa, al contempo non pregiudicando l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse del cliente.

Sempre con riferimento agli IBIPs, è importante segnalare le nuove specfiche norme dettate in tema di valutazione di adeguatezza e appropriatezza in caso di distribuzione sia con che senza consulenza. Per prodotti diversi da quelli non complessi ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 (i.e. quelli che garantiscono il recupero dei premi versati) è stata infatti prevista una vendita in regime di consulenza obbligatoria, che rimane invece facoltativa per i prodotti tradizionali. Per tali vendite con consulenza, vengono inoltre specificate nel dettaglio (art. 68-novies) le informazioni da richiedere ai fini della valutazione di adeguatezza. L’obbligo di valutazione delle esigenze e richieste rimane, salve alcune differenze, fermo anche nel caso di vendita senza consulenza.

Come anticipato, le imprese e gli intermediari dovranno adeguarsi alle disposizioni del provvediamento IVASS n. 97/2020 entro il prossimo 31 marzo 2021.

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