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L’intermediazione finanziaria e l’operatività in derivati con enti territoriali alla luce del nuovo quadro normativo e della recente giurisprudenza

01/07/2019

Il quadro normativo regolante la prestazione dei servizi di investimento nei confronti degli enti pubblici italiani risulta sicuramente più chiaro dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 129 del 2017, con cui è stata recepita la Direttiva Europea 2014/65/EU (la c.d. Mifid II).
Risultano, infatti, meglio definite le nozioni di cliente pubblico nonché le relative procedure di classificazione.
Parimenti, tanto la verifica di adeguatezza quanto quella di appropriatezza dei servizi e prodotti finanziari collocati agli enti territoriali hanno assunto contorni e contenuti più chiari. Non sussistono più dubbi sugli organi competenti e sui poteri di rappresentanza all’interno dell’organizzazione di un ente (cliente) pubblico che decida di avvalersi di servizi di investimento. Resta purtuttavia sullo sfondo ancora il dubbio circa i servizi di investimento cui possa fare effettivamente ricorso (rectius, di cui abbia effettivamente bisogno) un cliente pubblico.
Muoviamo da questo ultimo profilo prima di soffermarci sui restanti tre. Concentreremo la nostra attenzione essenzialmente sugli enti territoriali, estendendo e puntualizzando, ove necessario, talune considerazioni agli altri enti pubblici diversi da quelli territoriali.

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