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La Corte di Giustizia Europea si pronuncia in merito al trattamento IVA del distacco del personale

26/03/2020

Con la sentenza dell’11 marzo 2020, relativa alla causa C-94/19 - San Domenico Vetraria, la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato che l’articolo 2 della sesta direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell’IVA i prestiti o i distacchi di personale, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati a detto titolo, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente. La citata sentenza è stata resa a seguito della decisione della Corte di Cassazione di sottoporre alla Corte di Giustizia Europea la questione circa la compatibilità, appunto, tra la menzionata direttiva e l’art. 8, comma 35, della L. 67/1988, il quale esclude dall’assoggettamento ad IVA “i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo” (si veda al riguardo “CMS Tax Alert Italia | Distacco di personale: trattamento IVA rimesso alla Corte di Giustizia Europea” del 19 marzo 2019 link).

La pronuncia della Corte di Giustizia ha analizzato il caso prospettato richiamando preliminarmente i principi comunitari secondo i quali, ai fini IVA, si configura una prestazione di servizi laddove la stessa sia effettuata a titolo oneroso ovvero sussista un nesso diretto tra il servizio reso ed il corrispettivo ricevuto. Si configura pertanto un’operazione imponibile quando tra il prestatore ed il committente intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni ed il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al committente. E sul punto la Corte di Giustizia evidenzia che alcuna rilevanza ha a tale riguardo la circostanza che il corrispettivo sia pari, superiore o inferiore rispetto ai costi che il prestatore ha sostenuto nell’ambito dell’effettuazione del servizio.

I Giudici europei ravvisano quindi nel distacco la presenza di un rapporto giuridico di natura contrattuale rilevante ai fini IVA, in quanto caratterizzato da uno scambio di reciproche prestazioni – ovvero il distacco del personale da parte della società distaccante ed il pagamento del corrispettivo da parte della società distaccataria – anche laddove il corrispettivo sia rappresentato dal riaddebito del mero costo sostenuto dalla società distaccante. Ne consegue che, a parere dei Giudici, la disposizione di cui all’art. 8, comma 35, della L. 67/1988 sub iudice non può ritenersi conforme alle disposizioni comunitarie in materia di IVA.

Tuttavia, la Corte sottolinea a tal proposito l’importanza di una valutazione circa la sussistenza del nesso diretto tra le due obbligazioni, al fine di verificare l’esistenza di una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, avendo riguardo quindi alla circostanza che il pagamento delle somme da parte della società distaccataria sia avvenuto solo come corrispettivo del distacco e che tale pagamento sia una condizione essenziale affinché il distacco sia posto in essere.

Con riguardo alla portata della pronuncia in commento, risulta quindi opportuno effettuare un’analisi dei rapporti di distacco e prestito di personale in essere al fine di verificare se i relativi accordi contrattuali, attualmente considerati non imponibili ai sensi del citato art. 8, comma 35, rappresentino piuttosto operazioni imponibili ai fini IVA alla luce del principio stabilito dalla Corte di Giustizia. Al riguardo si ritiene peraltro rilevante ricordare che, sulla base di principi consolidati espressi dal medesimo Giudice europeo, sia facoltà del contribuente valutare l’applicazione diretta della normativa comunitaria in presenza di disposizioni comunitarie incondizionate e sufficientemente precise, mentre una simile facoltà non sussiste in capo alle autorità nazionali, ove, in particolare, una legge nazionale sia posta in contrasto con le menzionate disposizioni comunitarie. Con il conseguente effetto, quindi, che l’autorità fiscale italiana non potrà autonomamente – come il contribuente – applicare il principio espresso con la sentenza in commento. Anche in ragione di tali considerazioni, il legislatore nazionale dovrà quindi intervenire per adeguare la normativa nazionale ai principi comunitari.

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