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On 9 February 2021 the Legislative Decree No. 187 of 30 December 2020 came into force.

The key changes to the Private Insurance Code

10/02/2020

In data 9 febbraio 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 30 dicembre 2020, n. 187, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa.
 
In particolare, il decreto in questione introduce alcune modifiche al Codice delle Assicurazioni Private (CAP).
 
Tra le novità più rilevanti, va anzitutto menzionata la modifica all’articolo 106 del CAP recante la definizione di attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa1. Rispetto alla versione previgente, l’elemento di novità risiede nella scelta di fornire una definizione autonoma per ciascuna delle due attività. Inoltre, il nuovo articolo 106 precisa che il riferimento alla “consulenza” quale attività rientrante nella definizione di attività distributiva, deve intendersi esclusivamente riferita alla sola fornitura di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione2.
 
Altra novità di rilievo riguarda il regime applicabile agli intermediari assicurativi a titolo accessorio. Il nuovo articolo 109 del CAP impone, anche a tale categoria di intermediari, gli obblighi di formazione professionale ai fini dell’iscrizione nel Registro degli Intermediari Assicurativi (RUI). Inoltre, viene esteso l’ambito di applicazione del comma 3 dell’articolo 119 che prevede la responsabilità dell’intermediario in relazione all’attività di distribuzione svolta dai soggetti che operano per suo conto in qualità di collaboratori iscritti nella sezione e) del RUI.
 
Anche le norme che disciplinano la vendita abbinata di prodotto assicurativi e non assicurativi hanno subito alcune modifiche. In particolare, la previgente normativa3 imponeva all’intermediario di fornire una adeguata descrizione delle diverse componenti dell’accordo o del pacchetto solo ove il contraente avesse optato per l’acquisto separato. La nuova versione della disposizione in esame impone invece l’obbligo di fornire una descrizione adeguata delle diverse componenti in tutte le circostanze, e dunque a prescindere dalla scelta del contraente di acquistare i prodotti separatamente.
 
Ancora in materia di vendite abbinate, viene in rilievo la nuova versione del comma 5 dell’articolo 120-quinquies del CAP ai sensi del quale l’applicazione delle misure cautelari e interdittive da parte di IVASS è possibile indipendentemente dalla circostanza per cui l’accessorietà sia riferita afferisca all'assicurazione o al servizio o prodotto diverso dall'assicurazione.
 
Al fine di ridurre gli oneri a carico di imprese di assicurazione ed intermediari, il Decreto Legislativo in commento abroga la norma4 che attribuiva ad IVASS la facoltà di richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario utilizzato.
 
È, infine, rilevante menzionare le novità con riferimento alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie. In particolare, il nuovo articolo 187 del CAP prevede che il ricorso all’Arbitro per le Controversie Assicurative sia alternativo all'esperimento delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita5.

 

1 Il nuovo articolo 106 prevede che:
“1. Le attività di distribuzione assicurativa consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi.
2. Le attività di distribuzione riassicurativa, anche quando svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.”

2 In conformità alla definizione di “consulenza” prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera m-ter) del CAP.

3 Si fa riferimento all’articolo 120-quinquies del CAP

4Si fa riferimento all’articolo 182 comma 3 del CAP

5 Regolate rispettivamente dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132

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