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Polizze linked: natura assicurativa o finanziaria nel contesto europeo

23/07/2018

Con la sentenza C-542/16 del 31 maggio 2018 (cd. Sentenza "Länsförsäkringar") la Corte di Giustizia Europea ha affermato, inter alia, che "… le consulenze finanziarie relative all'investimento di capitale erogate nell'ambito di un'intermediazione assicurativa afferente alla conclusione di un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/92 e non in quello della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari …".

Corte di Giustizia dell'Unione europea, Sezione 4, Sentenza del 31 maggio 2018, n. 542

Oggetto della sentenza in commento, in particolare, sono le polizze assicurative di Ramo III (cd. Polizze "linked"), vale a dire le polizze assicurative a contenuto finanziario. Nello specifico, la Corte di Giustizia, è stata chiamata a confermare il principio espresso dalla Suprema Corte svedese secondo il quale, per rientrare nella nozione di «contratto di assicurazione», di cui all'articolo 2, punto 3, della direttiva 2002/92 in materia di intermediazione assicurativa, un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione deve prevedere il pagamento di un premio da parte dell'assicurato e, in cambio di tale pagamento, la fornitura di una prestazione da parte dell'assicuratore in caso di decesso dell'assicurato o del verificarsi di un altro evento previsto nel contratto.

La corte svedese aveva infatti affermato che il sinallagma assicurativo consiste esclusivamente nel binomio versamento del premio/prestazione in caso di sinistro, senza che in esso possano - nè debbano - entrare valutazioni circa l'allocazione del rischio finanziario relativo agli strumenti finanziari (direttamente o indirettamente) sottostanti la polizza.

La Corte di Giustizia, pur non entrando nel merito ma limitandosi ad un giudizio di conformità al diritto comunitario, ha quindi confermato che l'investimento finanziario oggetto della polizza è parte integrante del contratto di assicurazione e che, pertanto, le consulenze relative allo stesso investimento rientrano negli atti preparatori alla conclusione di detto contratto, evidenziando al contempo che tale interpretazione è peraltro conforme all'obiettivo perseguito dalla direttiva 2002/92, volta ad accrescere la tutela dei consumatori nel settore dell'intermediazione assicurativa.

La sentenza in commento sembrerebbe a prima vista porsi in contrasto con altra recente sentenza, la numero 10333/2018, depositata lo scorso 30 aprile 2018 dalla Corte di Cassazione Civile italiana che ha fatto molto discutere in quanto alcuni commentatori vi hanno rinvenuto il principio secondo cui le polizze vita sono da classificare come ordinari contratti di investimento finanziario qualora non garantiscano il capitale versato dall'assicurato. A ben vedere, tuttavia, la differente classificazione in ordine al tipo di contratto (assicurativo o finanziario) è in realtà stata effettuata non già dalla Corte Europea e dalla Corte di Cassazione, quanto piuttosto dai rispettivi giudici di merito che in effetti sembrano fornire due interpretazioni inconciliabili tra loro.
In particolare, mentre per i giudici svedesi la polizza oggetto del proprio giudizio è classificabile quale polizza assicurativa in ragione del solo binomio versamento del premio/prestazione in caso di sinistro, pur avendo come sottostante taluni strumenti finanziari, per i giudici della Corte di Appello di Milano tale circostanza rende il contratto assicurativo soggetto alla disciplina applicabile ai prodotti finanziari e non già ai prodotti assicurativi.

Nel merito, secondo i giudici milanesi "… la natura assicurativa di un prodotto si rinviene allorché il capitale iniziale versato può determinare eventualmente incrementi o decrementi per effetto della sua gestione, ma rimane comunque garantita dall' assicuratore, alla scadenza, la sua conservazione - almeno in parte - per poter assolvere alle finalità previdenziali perseguite dal beneficiario. In mancanza di una tale garanzia, com'è nella fattispecie, secondo la Corte di Appello di Milano viene meno il presupposto assicurativo, cioè la causa del contratto, e il prodotto oggetto dell'intermediazione deve essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte di coloro che figurano come assicurati…".

La Corte di Cassazione ha quindi preso atto che secondo i giudici della corte meneghina, mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza e dunque la natura assicurativa del contratto, il prodotto oggetto dell'intermediazione doveva essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte di coloro che figuravano come assicurati e che avevano operato per il tramite della società fiduciaria trovando, pertanto, applicazione le regole di cui al Decreto Legislativo 58/98 e successive modifiche ed integrazioni (il "TUF") ed il regolamento Consob in materia di intermediari (il "Regolamento Intermediari Consob") .

Tuttavia, come già accennato, il supremo giudice di legittimità ha altresì chiarito, al pari della Corte Europea, che l'interpretazione fatta propria dai giudici di merito non è censurabile in sede di legittimità e che pertanto tale profilo è da ritenersi precluso al proprio giudizio e che per l'interpretazione di una norma si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa cui essa fa parte.

Pertanto ad avviso di chi scrive le sentenze rese dalle due corti in sede di legittimità non hanno sancito alcun nuovo principio sostanziale, come del resto è stato anche rilevato da talune associazioni di categoria italiane nei giorni immediatamente successivi la pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione anche se è innegabile che permanga un contrasto giurisprudenziale di fondo in merito alla natura assicurativa o finanziaria delle polizze di ramo III che necessariamente dovrà essere risolto in sede di legittimità.

Ciò che viceversa appare accomunare le sentenze della Corte Europea e della Corte di Cassazione è l'aver ribadito, in linea con quanto fatto dal legislatore europeo - e nazionale - negli ultimi anni, il principio per cui, al di là dell'inquadramento giuridico del contratto specifico, la finalità dell'assetto normativo applicabile ai rapporti assicurativi e finanziari, cui gli intermediari devono uniformarsi, è e deve essere in via primaria la tutela del cliente.....Continua la lettura qui.

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Paolo Bonolis
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