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Tax regime of foreign investment funds equated to Italian funds

24/11/2020


Finalmente, il legislatore – secondo quanto risulta dalla bozza di DdL Bilancio 2021 – interviene a correggere la discriminazione esistente tra fondi di investimento mobiliare istituiti in Italia e analoghi fondi istituiti all’estero, per quanto riguarda la tassazione dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazioni in società fiscalmente residenti in Italia.

Le attuali previsioni normative dispongono infatti l’esenzione da IRES su tali categorie di redditi solamente per i fondi istituiti in Italia, mentre sono soggetti alla ritenuta del 26% qualora conseguiti da fondi istituiti all’estero.

La novella espressamente esclude la ritenuta sui dividendi per i fondi di diritto estero conformi alla Direttiva 2009/65/CE (c.d. Direttiva UCITS IV) oppure non conformi alla medesima, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese nel quale è istituito ai sensi della Direttiva 2011/61/UE (c.d. Direttiva AIFM), istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni. È inoltre prevista l’introduzione di una disposizione ad hoc volta ad estendere l’esclusione, dalla formazione del reddito imponibile dei medesimi fondi, delle plusvalenze (e minusvalenze) realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate in società residenti in Italia, analogamente a quanto già previsto da altre disposizioni per le partecipazioni non qualificate.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, la modifica intende superare le differenze esistenti equiparando il trattamento fiscale applicabile ai dividendi ed alle plusvalenze conseguiti da fondi di investimento di diritto estero a quello attualmente riconosciuto ai medesimi soggetti di diritto italiano. Tale disparità di trattamento è stata oggetto di attenzione negli ultimi anni da parte della giurisprudenza europea che si è espressa in merito al contrasto tra il principio della libera circolazione dei capitali e il regime impositivo discriminatorio riservato ai fondi di investimento esteri (si vedano al riguardo le sentenze della Corte di Giustizia del 21 giugno 2018, causa C-480/16Fidelity Funds e del 30 gennaio 2020, causa C-156/17Köln-Aktienfonds Deka). È probabile, infatti, che con questa modifica il legislatore intenda prevenire l’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea, che risulta essersi occupata del tema nell’ambito del progetto EU Pilot (Eu pilot 8105/15/TAXU).

La bozza di DdL Bilancio 2021 precisa, peraltro, che entrambe le modifiche introdotte entreranno in vigore a partire dalla data di approvazione della legge. Il superamento della discriminazione che la norma intende determinare potrebbe comunque esplicare effetti positivi anche sui procedimenti amministrativi o giudiziali già avviati o da avviare sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria e volti all’ottenimento del rimborso per le ritenute operate in anni passati. A tale riguardo è bene anche ricordare – nell'interesse di chi volesse in questa circostanza valutare l’opportunità di presentare istanza di rimborso delle ritenute operate e versate in passato – che resta comunque applicabile la regola secondo la quale l’istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento.

 

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