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The opening of the EU Court of Justice on non-existent transactions in the absence of tax damage

03/07/2019

Con la sentenza C-712/17 la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (“CG”) ha operato un significativo passo in avanti a favore del contribuente in materia di detrazione dell’IVA relativa a operazioni inesistenti e sanzioni connesse, nell’ipotesi in cui non si realizzi danno erariale.

Il caso esaminato riguarda una società italiana operante nel settore della produzione e distribuzione di energia. Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la società aveva realizzato un meccanismo circolare di vendita dei medesimi quantitativi di energia allo scopo di consentire al gruppo di esporre nella propria contabilità valori di maggiore consistenza, al precipuo fine di accedere a finanziamenti bancari. L’Ufficio ha quindi negato la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e irrogato una sanzione di pari importo, conformemente alla normativa vigente.

La peculiarità del caso esaminato dalla CG risiede nel fatto che le operazioni, ancorché inesistenti, erano state poste in essere per finalità extra-tributarie, senza dunque generare un effettivo vantaggio fiscale alle società in termini di maggiore IVA detratta. Gli stessi quantitativi di energia elettrica venivano infatti rivenduti fittiziamente al medesimo prezzo all’interno del gruppo in modo circolare, con la conseguenza che le società, acquistando la medesima quantità di energia ceduta, detraevano un importo identico all’IVA regolarmente assolta sulle vendite.

Il giudice nazionale ha chiesto alla CG di esprimersi sulla compatibilità delle norme interne che – nel caso specifico – prevedono, in capo al medesimo soggetto, (i) l’indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti, (ii) una sanzione pari all’ammontare di detta imposta ritenuta indetraibile, e (iii) il pagamento del tributo relativo alle operazioni di vendita speculari agli acquisti.

Ebbene, la CG - richiamando due principi fondamentali contenuti, l’uno, nell’art. 203 della Direttiva IVA (in materia di assolvimento dell’IVA a qualunque titolo indicata in fattura, anche per operazioni inesistenti), l’altro lato, nell’art. 168 della medesima Direttiva (in materia di indetraibilità dell’IVA relativa ad operazioni inesistenti):

  • dal lato degli acquisti, ha sancito la conformità ai principi della Direttiva IVA delle norme interne che negano la detrazione dell’IVA relativa ad operazioni inesistenti;
  • dal lato delle vendite, ha ribadito (cfr. sentenza C-642/11) che spetta agli Stati membri prevedere la possibilità di rettificare l’imposta indebitamente esposta in fattura, purché il soggetto che l’ha emessa dimostri di aver agito in buona fede ovvero abbia in tempo utile eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale.

La CG ha quindi concluso che:

  1. nel caso di operazioni inesistenti in relazione alle quali non si verifichi una effettiva perdita di gettito fiscale, la normativa italiana (che, da un lato, esclude la detrazione dell’IVA relativa ad operazioni inesistenti e, dall’altro lato, impone al medesimo soggetto di assolvere l’IVA indicata in fattura, anch’essa riferibile ad operazioni inesistenti) sarebbe conforme ai principi comunitari qualora consentisse il recupero (mediante rimborso) dell’imposta assolta sulle vendite;
  2. la sanzione pari all’ammontare dell’imposta indebitamente assolta sugli acquisti è sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, in quanto non tiene conto dell’assolvimento del medesimo importo sulle operazioni di vendita. Già la precedente sentenza della CG C-564/15 aveva ritenuto sproporzionata una sanzione tributaria pari al 50% dell’importo dell’imposta sul valore aggiunto in assenza di perdita di gettito e di indizi di frode fiscale. L’attuale previsione normativa prevede una sanzione pari al 90% dell’imposta indebitamente detratta che risulterebbe quindi ancora sproporzionata.
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CMS Tax Alert | 03 luglio 2019
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