Home / Pubblicazioni / Brexit - Comunicazione CONSOB sui contratti derivati...

Brexit - Comunicazione CONSOB sui contratti derivati OTC: Contract-continuity e operatività delle sedi di negoziazione

15/03/2019

In vista della Brexit e in assenza di un regime transitorio nazionale, CONSOB, al fine di assicurare lo svolgimento ordinato delle negoziazioni e per la tutela dei risparmiatori, ha ritenuto essenziale fornire agli operatori un'apposita informativa per gestire le eventuali azioni necessarie in tale scenario. Con la Comunicazione n. 4 del 14 marzo 2019 CONSOB ha ribadito alcune linee guida rivolte agli operatori del mercato aventi ad oggetto sia l'amministrazione dei contratti derivati OTC (Over the Counter) non compensati da una controparte centrale e conclusi con controparti del Regno Unito (cosiddetto servicing) che l'operatività delle sedi di negoziazione, ivi incluse quelle che gestiscono sistemi di scambi per la negoziazione di titoli di Stato.

(i)          servicing dei contratti derivati OTC non compensati da una controparte centrale e conclusi con controparti del Regno Unito

In linea con i Regolamenti Delegati della Commissione europea in materia[1], resta ferma la possibilità di trasferire ad una controparte dell’Unione - mantenendo le attuali esenzioni dagli obblighi di compensazione e dai requisiti di margine previsti dal Regolamento EMIR - i contratti derivati OTC in essere con controparti del Regno Unito, entro i 12 mesi successivi alla data della Brexit (che a questo punto sembra essere rinviata al 30 giugno 2019).

La Consob vigilerà secondo un approccio proporzionato sull’attività di servicing inerente ai contratti derivati OTC conclusi con controparti del Regno Unito al fine di agevolarne la continuità durante il corso di tali 12 mesi.

(ii)         Operatività delle sedi di negoziazione

Sempre in assenza di un regime transitorio nazionale, le sedi di negoziazione italiane che intendono estendere l’operatività in un Paese extra-UE devono acquisire dalla CONSOB il necessario nulla-osta ai sensi dell’art. 26 e dell’art. 70, comma 2, del D.Lgs. 58/98 (TUF). Analogamente, le sedi di negoziazione extra-UE che intendono estendere l’operatività in Italia devono acquisire il necessario riconoscimento ai sensi dell’art. 70, comma 1, TUF.

La Consob prosegue nello svolgimento delle istruttorie sulle istanze di nulla-osta e riconoscimento delle sedi di negoziazione britanniche che intendono operare in Italia e vice-versa, assicurando che le istruttorie verranno chiuse nei tempi più rapidi possibili con l'obiettivo di garantire la continuità dell'operatività degli operatori interessati dalla BREXIT.

[1] Regolamento delegato (UE) 2019/396 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il Regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti e del Regolamento delegato (UE) 2019/397 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 marzo u.s.

banque finance écran bourse header 925x290
Newsletter
CMS Newsletter Italia | 15 marzo 2019
Download
PDF 273 kB

Autori

Foto diMassimo Trentino
Massimo Trentino
Partner
Roma
Foto diGiulio Poggioli
Giulio Poggioli
Counsel
Roma