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Concessione di finanziamenti da parte di veicoli di cartolarizzazione: la Banca d’Italia aggiorna le Disposizioni di Vigilanza per le Banche e per gli Intermediari Finanziari

25/03/2016

Con gli aggiornamenti dell’8 marzo 2016 alle Disposizioni di Vigilanza per le Banche (agg. n. 15) e alle Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari (agg. n.1), Banca d’Italia ha adeguato la disciplina secondaria alle modifiche introdotte dal Decreto Competitività (DL 91/2014, convertito con L. 116/2014) alla L. 130/1999 in materia di concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione.

Ai sensi dell’art. 1-ter della Legge 130/1999 le società veicolo possono concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese purché ricorrano le seguenti condizioni:

  • i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario;
  • i titoli emessi dalla società veicolo per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati;
  • la banca o l'intermediario finanziario che ha individuato i prenditori dei finanziamenti trattenga un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.

In attuazione della citata norma, le nuove disposizioni, entrate in vigore il 9 marzo 2016, specificano gli obblighi di banche e intermediari riguardanti gli aspetti di seguito descritti.

1. Mantenimento dell’interesse economico da parte delle banche e degli intermediari che selezionano i prenditori dei finanziamenti

A tale riguardo si prevede che venga rispettato l’obbligo di mantenere nell’operazione un interesse economico non inferiore al 5%, con le modalità stabilite dalla Parte Cinque (art. 405) del Regolamento UE n.575/2013, c.d. Capital Requirement Regulation (“CRR”) e anche qualora l’operazione di finanziamento non integri la definizione di cartolarizzazione ai sensi dell’art. 4, n. 61, del CRR.

2. Criteri di selezione dei prenditori dei finanziamenti

A tale riguardo si prevede che i criteri di valutazione del merito di credito, le procedure di deliberazione della concessione di credito e i sistemi di controllo dei rischi siano quelli che banche e intermediari sono tenuti ad applicare nell’attività creditizia/finanziaria da essi esercitata.

3. Informativa agli investitori

A tale riguardo si prevede che le banche, le società capogruppo e gli intermediari finanziari che individuano i prenditori dei finanziamenti effettuino l’informativa agli investitori sul livello di impegno da questi assunto e assicurino l’accessibilità delle informazioni significative, conformemente all’art. 409 del CRR e ai relativi regolamenti delegati.

4. Controlli del servicer incaricato della verifica di conformità delle operazioni alla legge

A tale riguardo si prevedono obblighi di verifica da parte del servicer in relazione all’interesse economico mantenuto nell’operazione da parte del soggetto che individua i prenditori dei finanziamenti e all’attività di selezione di questi ultimi, nonché all’informativa da fornire agli investitori. Si prevede l’assunzione di obblighi contrattuali di informativa da parte dei soggetti partecipanti all’operazione e il divieto di delega a terzi dell’attività di verifica di conformità.

Si prevede inoltre che, ove i compiti del servicer siano svolti dall’intermediario che seleziona i prenditori del finanziamento, le strutture preposte alle attività di istruttoria e concessione del credito siano distinte e indipendenti rispetto a quelle preposte ai suindicati controlli.

Quanto sopra trova applicazione, tra le altre cose, anche con riferimento alle banche comunitarie e agli intermediari comunitari ammessi al mutuo riconoscimento che esercitano in Italia l’attività di concessione di finanziamenti tramite succursali o in libera prestazione di servizi.

Fonte
http://www.cms-aacs.com/Hubbard.FileSystem/files/Publication/ddc0b07b-74a4-47c1-94a3-c7682fc2b027/Presentation/PublicationAttachment/b195e8f5-d8ae-4e30-bb9c-f37f2f330a25/Concessione%20di%20finanziamenti%20da%20parte%20di%20veicoli%20di%20cartolarizzazione.pdf
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