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Contratti pubblici: maggiori possibilità di pagamento diretto dei subcontraenti da parte della P.A. appaltante

14/05/2014

La conversione in legge del D.L. n. 145 del 23.12.2013 (noto come decreto “Destinazione Italia”), ad opera della L. n. 9 del 21.2.2014, ha consacrato le importanti modifiche apportate alla disciplina del pagamento dei subappaltatori contenuta nell'articolo 118 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs 163/2006).

Attesa la difficile congiuntura economica, al fine di garantire un maggiore supporto alle aziende subappaltatrici ed evitare, contestualmente, rallentamenti nell’esecuzione dei contratti pubblici, il Legislatore è intervenuto ad ampliare la possibilità del pagamento diretto in loro favore ad opera della P.A. appaltante nel caso in cui l'appaltatore versi in difficoltà finanziarie oppure venga sottoposto a concordato preventivo con continuità aziendale.

In effetti, in via generale, la possibilità del pagamento diretto era già riconosciuta dal primo periodo del comma 3 dell’art. 118, oggi modificato. Un tale intervento sostitutivo, però, doveva essere preventivamente contemplato dal bando di gara.

Oggi, invece, ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, la P.A. può provvedere direttamente a remunerare i subcontraenti, anche a prescindere da eventuali specificazioni presenti nel bando o, addirittura, agendo in deroga a quanto dallo stesso disposto.

In particolare, l’art. 13, comma 10 del decreto legge n. 145/2013 recentemente convertito ha aggiunto un nuovo periodo al comma 3 del predetto art. 118 ed inserito nel medesimo articolo i commi 3-bis e 3-ter.


  • L’ultimo periodo aggiunto al comma 3 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 autorizza la stazione appaltante a pagare direttamente il subappaltatore, il cottimista, le imprese mandanti e le società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori (ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. n. 207/2010).

Ciò può accadere nel caso in cui l’affidatario versi in difficoltà economiche, che siano “comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori e dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono” ed accertate dalla stazione appaltante. È richiesto, infatti, che quest’ultima consulti preliminarmente l’appaltatore, in modo tale da acclarare la natura effettiva delle cause che abbiano impedito i pagamenti.

Benché tale disciplina non sia espressamente estesa a beneficio delle imprese cooptate o dei subfornitori, nulla parrebbe ostacolare una interpretazione estensiva della norma anche a loro vantaggio.

  • Il nuovo comma 3-bis dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 dispone che nella pendenza di una procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, la stazione appaltante possa sempre provvedere direttamente ai pagamenti dovuti in favore dei subappaltatori, dei cottimisti, delle imprese mandanti e delle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori (ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. n. 207/2010). Si precisa, però, che tali pagamenti debbano essere eseguiti secondo le determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla procedura di concordato, essendo necessario salvaguardare la par condicio tra i creditori dell'appaltatore.

Come noto, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale i contratti d’appalto stipulati con la P.A. non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura, purché siano rispettate tutte le altre condizioni poste dalla normativa fallimentare.

È quindi evidente come, ancora una volta, in sinergia con quanto disposto dalla normativa fallimentare, il legislatore abbia voluto attribuire alla P.A. il potere di intervenire in sostituzione dell’appaltatore che si trovi in difficoltà economiche e non possa, presumibilmente, adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei subcontraenti.


  • Il nuovo comma 3-ter dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 impone alla P.A. appaltante uno specifico obbligo di pubblicazione, sul proprio sito internet istituzionale, delle somme liquidate per i pagamenti eseguiti in sostituzione di imprese affidatarie, con l’indicazione dei relativi beneficiari.
Fonte
CMS Italia Newsletter | 14 Maggio 2014
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