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Esenzione dalla ritenuta sugli interessi relativi a finanziamenti a medio-lungo termine concessi alle imprese – OICR ed enti non commerciali esclusi dal beneficio

11/04/2019

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente rilasciato un importante chiarimento in materia di applicazione delle ritenute sugli interessi pagati a soggetti esteri e, nello specifico, sulla portata della disposizione agevolativa di cui al comma 5-bis dell’art. 26 del DPR n. 600/1973 che ha introdotto il regime di esenzione dalla ritenuta medesima per le ipotesi di finanziamenti a medio-lungo termine concessi alle imprese qualora siano erogati (i) in osservanza delle disposizioni in tema di riserva di attività per l’erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico e (ii) da parte di enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi della normativa europea o investitori istituzionali esteri soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.

La citata disposizione è stata inserita nell’ordinamento italiano nel 2014 dal cosiddetto Decreto Competitività con l’obiettivo di favorire l’accesso al credito da parte delle imprese residenti. E l’Agenzia delle Entrate si è soffermata proprio a definire la qualifica di “imprese” in questo ambito.

Con la recente Risposta all’Interpello n. 98 del 5 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il termine “imprese” debba essere inteso in senso “proprio” e non quale generico riferimento ad attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi. In particolare, mutuando la classificazione dei soggetti IRES di cui all’art. 73 del DPR n. 917/1986, è stato chiarito che non possono essere qualificati quali “imprese”, ai sensi di cui si discute, gli OICR e gli enti non commerciali. Conseguentemente, qualora questi ultimi soggetti ricevano finanziamenti a medio-lungo termine da parte di un operatore estero, anche se nel rispetto delle altre condizioni in precedenza citate, sono obbligati ad operare la ritenuta alla fonte, non potendo beneficiare i relativi interessi dell’esenzione di cui al comma 5-bis del citato art. 26.

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CMS Tax Alert Italia | 11 aprile 2019
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