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Il regolamento di AGCOM sul diritto d’autore in vigore dal 31 marzo 2014

19/03/2014

Il prossimo 31 marzo entrerà in vigore il regolamento dell'AGCOM in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, introducendo nel nostro ordinamento una specifica procedura per ottenere la rimozione di contenuti lesivi del diritto d'autore su Internet e sui servizi di media audiovisivi.

Approvato il 13 dicembre 2013 con Delibera n. 680/13/CONS all'esito di una consultazione pubblica, il regolamento avrà un impatto significativo sull'attività degli operatori del settore (ad es. gestori di siti Internet, gestori di web tv, gestori di piattaforme di video-on-demand, ecc.), che sino ad oggi hanno gestito le notifiche di violazione esclusivamente con le proprie procedure di notice and takedown.

Il regolamento disciplina due distinti procedimenti: il primo a tutela del diritto d'autore su Internet; il secondo a tutela del diritto d'autore sui servizi di media audiovisivi (es. radiodiffusione, livestreaming, webcasting e video on demand).

Il procedimento relativo ad Internet può essere così brevemente riassunto:

• salvo che sia già pendente un procedimento giudiziale, qualsiasi soggetto titolare o licenziatario di un diritto d'autore o di un diritto connesso su un opera digitale, le associazioni di gestione collettiva dei dritti e le associazioni di categoria potranno segnalare all'AGCOM la presenza di un'opera pubblicata in violazione della legge sul diritto d'autore su una pagina di un sito Internet;
• entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione, l'AGCOM, qualora non ricorra uno dei casi per cui è disposta l'archiviazione, avvierà un procedimento amministrativo, comunicando l'avvio del procedimento ai "prestatori di servizi" di mere conduit (ovvero ai fornitori di accesso ad Internet) o di hosting (ovvero ai fornitori di servizi di memorizzazione di contenuti di terzi) interessati, all'"uploader" (ovvero alla persona fisica o giuridica che materialmente ha caricato l'opera su Internet, anche attraverso link), al "gestore del sito internet" (ovvero al prestatore di servizi della società dell'informazione che, sulla rete Internet, cura la gestione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o link alle stesse, anche caricate da terzi) ed al "gestore della pagina internet" (ovvero al prestatore di servizi della società dell'informazione che, nell'ambito di un sito Internet, cura la gestione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o link alle stesse, anche caricate da terzi);
• i soggetti che hanno ricevuto l'avviso di avvio del procedimento potranno scegliere di rimuovere spontaneamente l'opera contestata (ed in tal caso il procedimento sarà archiviato) oppure potranno presentare proprie controdeduzioni all' AGCOM entro 5 giorni lavorativi;
• qualora l'opera non sia stata rimossa spontaneamente, l'AGCOM, entro 35 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione, disporrà l'archiviazione, ove la segnalazione si sia rivelata infondata, oppure adotterà uno dei seguenti provvedimenti:
- qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore sia ospitato su un server ubicato in Italia, l' AGCOM potrà ordinare al fornitore di servizi di hosting di rimuovere in maniera selettiva l'opera pubblicata illecitamente; in caso di violazioni di carattere massimo, l'AGCOM potrà ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare completamente l'accesso a tali opere e di reindirizzare i visitatori del sito verso una pagina Internet, redatta secondo le indicazioni dell' AGCOM, che segnali ai visitatori la violazione del diritto d'autore;
- qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore sia ospitato su un server ubicato fuori dal territorio italiano, l' AGCOM potrà ordinare al fornitore di servizi di mere conduit di provvedere alla disabilitazione dell'accesso all'intero sito e di reindirizzare i visitatori del sito verso una pagina Internet, redatta secondo le indicazioni dell' AGCOM, che segnali ai visitatori la violazione del diritto d'autore;
• l' AGCOM potrà disporre l'abbreviazione dei termini sopra indicati nei casi di gravi lesioni dei diritti di sfruttamento economico di un'opera digitale o di violazioni di carattere massivo, oppure potrà decidere di estendere detti termini in caso di particolari esigenze istruttorie;
• in caso di inottemperanza agli ordini da essa impartiti, l' AGCOM applicherà una sanzione amministrativa da Euro 10.000 ad Euro 250.000, dandone altresì comunicazione alla polizia giudiziaria

Il procedimento relativo alla tutela del diritto d'autore sui servizi di media audiovisivi è simile a quello sopra descritto, e potrà concludersi (i) con una diffida da parte dell'AGCOM ai fornitori di servizi di media lineari a non trasmettere programmi in violazione della legge sul diritto d'autore, (ii) con un ordine dell'AGCOM ai fornitori di servizi di media a richiesta di rimuovere dal catalogo, entro 3 giorni lavorativi dalla notifica dell'ordine, i programmi messi a disposizione in violazione di legge, ovvero (iii) in caso di violazioni rilevanti, con un primo richiamo e poi con l'adozione di ogni altra misura necessaria ad inibire l'ulteriore diffusione del contenuto illecito.

È importante sottolineare che il regolamento non interessa in alcun modo gli utenti finali che effettuano il download o fruiscono in streaming di opere in violazione della legge sul diritto d'autore, o che condividono le stesse con programmi di file sharing. Dal lato business, non sono invece coinvolti i fornitori di servizi di caching, tra cui i motori di ricerca.

L'adozione del regolamento ha originato un ampio di dibattito pubblico, soprattutto in merito alla legittimazione di AGCOM a regolamentare la materia, alla inidoneità delle definizioni utilizzate, all'adeguatezza dei termini previsti nonché alla difficile concreta attuabilità dell'intero procedimento dinnanzi all'AGCOM.

A tal proposito, occorre segnalare che pochi giorni fa l’Associazione Nazionale Stampa online (Anso), la Federazione dei Media digitali indipendenti (Femi) e Open Media Coalition hanno presentato un ricorso al Tar Lazio affinché si pronunci sulla legittimità del regolamento.

Fonte
CMS Italia Newsletter | 19 Marzo 2014
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