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Nuovi obblighi IVA per gli on-line marketplaces

03/06/2019

L’art. 13 del Decreto Legge n. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita"), che dovrà essere convertito in legge entro il mese di giugno 2019, introduce nuovi obblighi di natura informativa a carico dei soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza tramite un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.

La nuova disposizione – che inserisce un regime temporaneo, sostitutivo di quello di cui all’art. 11-bis, commi 11-15, del Decreto Legge n. 135/2018, relativo agli obblighi connessi alle vendite a distanza di telefoni cellulari, tablet, computer e laptop – è stata adottata in vista del recepimento della Direttiva 2017/2245/UE, la cui decorrenza è prevista per il 2021.

Nello specifico, l’adempimento interessa tutte le vendite a distanza di tutte le tipologie di beni, siano essi importati, siano essi venduti all’interno dell’Unione Europea.

L’obbligo attiene alla effettuazione di una comunicazione periodica da cui si evincano i dati rilevanti delle vendite a distanza e in particolare, per ciascun fornitore, i dati identificativi, il numero totale delle unità vendute in Italia e il valore delle vendite in Italia (che, a scelta del contribuente, può essere rappresentato dall’ammontare totale dei prezzi di vendita o dal prezzo medio di vendita).

Le modalità di effettuazione della comunicazione saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione. È invece stato già stabilito dalla disposizione in commento che l’invio della comunicazione dovrà essere effettuato entro il mese successivo a ciascun trimestre e che la scadenza dell’invio della prima comunicazione è prevista per il mese luglio 2019.

Peraltro, la norma in commento contiene una previsione il cui impatto potrebbe avere per i gestori dei marketplaces conseguenze ben più rilevanti. Infatti, è previsto che nei casi in cui omettano di trasmettere i dati richiesti, o li trasmettano in modo incompleto, gli stessi sono considerati debitori di imposta in relazione alle suddette operazioni, a meno che non dimostrino che l’IVA è stata correttamente assolta dal soggetto che ha effettuato la vendita a distanza.

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CMS Tax Newsletter | 03 giugno 2019
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Berardo Lanci
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Roma
Simona Garofolo