Home / Pubblicazioni / Banca d’Italia – le misure temporanee per le banche...

Banca d’Italia – le misure temporanee per le banche e gli intermediari vigilati in relazione all’emergenza COVID-19

25/03/2020

Con nota del 20 marzo u.s. la Banca d’Italia ha emanato talune misure volte ad agevolare lo svolgimento delle attività delle banche e degli intermediari vigilati, messo in questo periodo a dura prova dall'emergenza sanitaria in corso.

Nel merito, l’Autorità di Vigilanza di Via Nazionale, in linea con le iniziative assunte dall’Autorità̀ Bancaria Europea (EBA) e dalla Banca Centrale Europea (BCE), ha concesso determinate dilazioni con riferimento ai termini relativi agli adempimenti di vigilanza regolamentare. Segnatamente, tali dilazioni riguardano:

  • 60 giorni per gli adempimenti in materia di:

i.      ICAAP/ILAAP per le banche e SIM e ICAAP per gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (di seguito, per brevità, “Intermediari Finanziari”);

ii.     piani di risanamento e relazioni periodiche sulle funzioni esternalizzate;

iii.     relazioni sulla struttura organizzativa per SIM, SGR, SICAF, SICAV, Istituti di Pagamento e IMEL (ove dovuta per interventi organizzativi rilevanti);

iv.    autovalutazione della permanenza dei requisiti di idoneità̀ del depositario;

v.     relazione della funzione antiriciclaggio (ivi incluso l’esercizio di autovalutazione dei rischi relativa al 2019);

vi.    adeguata verifica della clientela per fini antiriciclaggio e, in particolare, il recupero dei dati della clientela già acquisita;

vii.   relazione sul rispetto degli obblighi in materia di deposito e sub- deposito degli strumenti della clientela e adempimenti previsti dalla disciplina transitoria di cui al Regolamento del 5.12.2019 di attuazione del TUF da parte degli intermediari che prestano servizi di investimento.

Rientrano nei suddetti obblighi di vigilanza anche le relazioni periodiche delle funzioni di controllo di 2° livello (i.e. controllo di conformità alle norme, gestione del rischio) e di 3° livello (revisione interna) i cui contenuti, secondo la migliore prassi, ne prevede la trasmissione in concomitanza con le riunioni dell’organo amministrativo chiamate a deliberare sui progetti di bilancio.

  • 150 giorni per la trasmissione della prima Relazione sui rischi operativi e di sicurezza per le banche;
  • 60 giorni per le risposte da fornire alle consultazioni normative in corso e un allungamento dei termini per l’invio delle osservazioni per le consultazioni che saranno avviate nei prossimi giorni.
  • È posticipato al 30 giugno il termine per l’invio dell’aggiornamento dei piani di riduzione dei crediti deteriorati da parte delle banche meno significative tenute al relativo invio.

La Banca d’Italia ha altresì precisato che, laddove la documentazione riguardi propri procedimenti amministrativi, i nuovi termini includono il periodo di sospensione di cui all’articolo 103 del decreto Legge 18/2020 ai sensi del quale, si ricorda, “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeteutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà esclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento. 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

L’Autorità di Vigilanza ha inoltre precisato che sono in corso talune valutazioni – su cui saranno fornite nuove indicazioni – in merito (i) alla riprogrammazione dei calendari delle ispezioni in loco, senza con ciò diminuire l’attenzione alla solidità delle banche e degli altri intermediari vigilati e (ii) all’introduzione di margini di flessibilità relativi ai termini di invio delle segnalazioni di vigilanza e Centrale dei rischi, anche in coordinamento con le Autorità di Vigilanza Europee.

La Banca d’Italia ha infine colto l’occasione per sensibilizzare gli intermediari destinatari sulla necessità di considerare e affrontare il rischio di pandemia nei relativi piani di emergenza invitando in particolare le banche meno significative e gli altri intermediari vigilati a rivedere i piani di continuità operativa ed a considerare quali azioni possono essere intraprese al fine di minimizzare i potenziali effetti dovuti alla diffusione del COVID-19.

Autori

Foto diAndrea Arcangeli
Andrea Arcangeli
Partner
Roma
Foto diAlfredo Gravagnuolo
Alfredo Gravagnuolo
Senior Associate
Roma