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CMS Alert | Italia 12 Agosto 2016

Società a responsabilità limitata: particolari diritti dei soci riguardanti la distribuzione degli utili

L’articolo 2468 comma 3 del codice civile stabilisce che la regola generale prevista dal comma 2 del medesimo articolo, secondo la quale i diritti sociali spettano a ciascun socio di S.r.l. in proporzione alla partecipazione da esso posseduta, possa essere derogata da apposita clausola statutaria che attribuisca ai soci “particolari diritti riguardanti la distribuzione degli utili”.

Tale norma ha dato luogo a molteplici incertezze interpretative. Secondo un recente studio del Consiglio Nazionale del Notariato, l’articolo 2468 comma 3 consentirebbe di adattare le previsioni statutarie alle diverse esigenze della compagine sociale. In quest’ottica è possibile:

(i)            prevedere nell’atto costitutivo che un socio abbia diritto agli utili in misura non proporzionale alla quota da esso posseduta, fermo restando il limite del patto leonino.

(ii)           stabilire a favore del singolo socio una priorità nella percezione, garantendo il conseguimento di una misura minima dell’utile, ferma restando la proporzionalità nella ripartizione del residuo tra i restanti soci. Non sembra invece consentito attribuire al socio il diritto alla percezione di un rendimento che prescinda dal risultato positivo dell’esercizio.

(iii)          prevedere, previa adozione di apposita contabilità separata, un “particolare diritto” del singolo socio sugli utili relativi all’andamento di uno specifico settore dell’attività della società.

Un’interpretazione ampia della locuzione “particolari diritti sulla distribuzione degli utili” consentirebbe altresì di prevedere una distribuzione dell’attivo di liquidazione non proporzionale alle partecipazioni detenute da ciascun socio.

Ove sia attribuito a uno o più soci un “particolare diritto riguardante la distribuzione degli utili”, sarà opportuno, in sede di stesura dell’atto costitutivo, stabilire espressamente se tale diritto si riferisca agli utili di cui sia stata deliberata la distribuzione (dividendi) o, mutuando i principi applicabili alle società di persone, agli utili emersi per effetto dell’approvazione del bilancio ma di cui non sia stata deliberata la distribuzione.

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Foto diPietro Cavasola
Pietro Cavasola
Managing Partner
Roma