Azioni con maggiorazione del voto e divieto di azioni a voto plurimo · Gli statuti delle società con azioni quotate non possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo; se emesse prima dell'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato le azioni a voto plurimo mantengono le loro caratteristiche e diritti. · Gli statuti delle società con azioni quotate possono disporre che sia attribuito un voto maggiorato - fino ad un massimo di due voti - per ciascuna azione che sia appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi dalla data di iscrizione in apposito albo. · Il diritto di voto maggiorato si perde in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione a cui il voto maggiorato è attribuito ma si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento gratuito di capitale. L'estensione della maggiorazione del voto anche alle azioni di nuova emissione a fronte di nuovi conferimenti è subordinata a specifica clausola statutaria in tal senso. · La maggiorazione del voto si computa ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale (salvo che lo statuto disponga diversamente), oltre che ai fini del calcolo delle soglie previste ai fini dell'obbligo di OPA. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale. · Le delibere di modifica dello statuto adottate entro il 31 gennaio 2015 da società con titoli quotati in un mercato regolamentato italiano iscritte nel registro imprese al 21 agosto 2014 con cui viene prevista la creazione di azioni a voto maggiorato sono adottate, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea. · L'attuazione di alcune disposizioni in materia di voto maggiorato è subordinata all'adozione da parte di CONSOB di un Regolamento ad hoc entro il 31 dicembre 2014. Modifiche alla disciplina in materia di OPA · Viene inserita la definizione di PMI quotate, funzionale alle semplificazioni in materia di OPA e di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti. · Rimane la soglia del 30% quale soglia rilevante ai fini dell'obbligo di OPA. In particolare, chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 30% ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al 30% dei medesimi, promuove un'offerta pubblica di acquisto. · Viene fissata una nuova soglia, quella del 25% del capitale sociale. In particolare, l'offerta pubblica di acquisto è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 25% in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata. L'obbligo non si applica alle PMI. · Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella del 30%, comunque non inferiore al 25% né superiore al 40%. · Gli statuti delle PMI posso prevedere che l'obbligo di offerta da consolidamento (che scatta in caso di acquisti superiori al 5% o maggiorazioni del diritto di voto in misura superiore al 5% da parte di chi detiene già partecipazioni rilevanti a fini OPA senza detenere la maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria) non si applichi alle PMI sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione. · Ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (2% e sue variazioni rilevanti) rilevano anche i diritti di voto spettanti in virtù di maggiorazioni del voto o della spettanza di azioni a voto plurimo. In particolare nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale, ai fini dell'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, si intende il numero complessivo dei diritti di voto. La soglia rilevante è elevata al 5% nel caso di PMI quotate. · E' demandata a CONSOB la disciplina, mediante Regolamento, tra le altre, delle ipotesi in cui il superamento delle soglie rilevanti non comporta l'obbligo di OPA ove sia determinato da operazioni, ovvero superamenti della soglia, di carattere temporaneo. |
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