Con gli aggiornamenti dell’8 marzo 2016 alle Disposizioni di Vigilanza per le Banche (agg. n. 15) e alle Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari (agg. n.1), Banca d’Italia ha adeguato la disciplina secondaria alle modifiche introdotte dal Decreto Competitività (DL 91/2014, convertito con L. 116/2014) alla L. 130/1999 in materia di concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione.
Ai sensi dell’art. 1-ter della Legge 130/1999 le società veicolo possono concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese purché ricorrano le seguenti condizioni:
- i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario;
- i titoli emessi dalla società veicolo per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati;
- la banca o l'intermediario finanziario che ha individuato i prenditori dei finanziamenti trattenga un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.
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