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Conversione del Decreto Sostegni bis: le novità in materia di lavoro

La legge 23 luglio 2021, n. 106 di conversione del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis) introduce delle importanti modifiche nel settore lavoro, che hanno assorbito le misure introdotte dal Decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, il quale è stato contestualmente abrogato.
Di seguito proponiamo una sintesi sulle principali novità.

I contratti di lavoro a termine

A partire dal 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni bis, il termine di durata superiore a 12 mesi (ma, comunque, non eccedente i 24) può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, fino al 30 settembre 2022, anche qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro.

Tale disposizione non avrà un effetto immediato, dovendo essere integrata dalla contrattazione collettiva, che ha ricevuto una sorta di “delega in bianco” per la individuazione delle “specifiche esigenze” e che necessiterà di tempo per allinearsi al nuovo quadro normativo.

In ogni caso, si ricorda che il primo contratto a termine non richiede causali fino alla soglia dei 12 mesi e che, fino al 31 dicembre 2021, le precedenti proroghe e rinnovi sono stati azzerati e i datori di lavoro possono fruire delle tipologie contrattuali a termine, inclusa la somministrazione, senza la necessità di dover apporre condizioni.

Trattamenti di integrazione salariale

Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un trattamento straordinario di integrazione salariale, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

A decorrere dal 25 luglio 2021e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi dei trattamenti di CIGS è consentita anche per i trattamenti di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, con incremento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione degli altri Ministeri competenti e delle regioni interessate.

Blocco dei licenziamenti

Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale resta precluso l’avvio delle procedure di riduzione del personale, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto).

Ai datori di lavoro resta, altresì, preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le relative procedure in corso.

Le suddette sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di:

  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, anche conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuta la NASpI.

Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
 

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Fabrizio Spagnolo
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Gian Marco Lettieri
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