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Cross Border Ruling (c.d. C.B.R.)

09/02/2016

Lo scorso 29 dicembre è stato istituito presso il “Settore Fiscalità internazionale e agevolazioni della Direzione Centrale Normativa” un punto di contatto dedicato alla gestione delle istanze di interpelli IVA transfrontalieri (c.d. “cross-border ruling” o “C.B.R.”). Ne ha dato notizia una nota resa dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate (Provvedimento n. 165827).

Si tratta di un’iniziativa che rientra nell’ambito del progetto pilota avviato dalla Commissione UE e finalizzato a consentire agli operatori nazionali di avanzare alle diverse Autorità fiscali coinvolte in transazioni complesse una richiesta di consulenza su specifiche disposizioni.

La proposta rientra nel quadro di un pacchetto di misure varate nel marzo 2015 ed interessa la Direttiva 2011/16/UE in materia di cooperazione amministrativa in ambito fiscale. La scelta di aderire al C.B.R. è facoltativa; allo stato attuale, hanno accettato di partecipare i seguenti Stati membri: Belgio, Estonia, Spagna, Francia, Cipro, Lituania, Lettonia, Malta, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

L’iniziativa proseguirà fino al 30 settembre 2018 in via sperimentale.

Presupposti e procedura:

L’istanza può riguardare esclusivamente l’interpretazione della normativa IVA applicabile alle operazioni transnazionali prospettate. È possibile presentare un’istanza solo se l’operazione (o le operazioni) interessata è complessa e presenta un aspetto transnazionale (riguarda, cioè, uno o più Stati membri aderenti).

Non può formare oggetto di istanza di C.B.R. la valutazione di elementi fattuali connessi alle predette operazioni (al fine, ad esempio, di stabilire l’esistenza di una stabile organizzazione ai fini Iva).

Occorre illustrare in modo più chiaro e preciso possibile l’oggetto dell’istanza, indicando i dubbi espressi sul regime IVA applicabile e la soluzione interpretativa proposta, nonché evidenziando i disallineamenti normativi presenti negli Stati membri interessati.

L’istanza deve essere presentata in uno degli Stati membri interessati (compresa l’Italia) – ove l’operatore economico richiedente è registrato ai fini IVA - in base alle disposizioni nazionali vigenti in materia di interpello. Se sono coinvolti due o più soggetti passivi, la richiesta deve essere presentata da uno solo di essi, che agisce anche per conto degli altri.

L’istanza deve essere redatta in italiano o in inglese, è accompagnata dalla traduzione nella lingua ufficiale dell’altro o degli altri Stati membri interessati, o in un’altra lingua a scelta tra quelle indicate dai medesimi Stati al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/cross_border_rulings/index_en.htm.

La lista dei ruling già pubblicati è disponibile online per la consultazione nella sezione del sito istituzionale della Commissione Europea dedicata al progetto CBR.

L’istanza di C.B.R. è presentata tramite la casella di posta elettronica: CBR@agenziaentrate.it .

La presentazione della richiesta comporta l’accettazione, da parte dell’istante, della condivisione dei dati forniti con gli Stati membri interessati.

L’effettuazione delle consultazioni non garantisce, tuttavia, che si addivenga ad un’interpretazione della disciplina applicabile concordata tra gli Stati membri coinvolti e, dunque, che sia fornita risposta all’istanza.

Fonte
http://www.cms-aacs.com/Hubbard.FileSystem/files/Publication/b75326c3-e445-4773-a2a7-17976ef7050b/Presentation/PublicationAttachment/5a16c1e8-1c8a-4cf4-b2cd-1ddd000bf202/Cross%20Border%20Ruling%20(c.d.%20C.B.R.).pdf
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