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Decreto Lavoro 99/2021 e COVID-19: misure in materia di sostegno delle imprese e tutela del lavoro

È stato pubblicato in gazzetta ufficiale il Decreto-legge n. 99 del 30 giugno 2021, entrato in vigore in pari data, che dispone ulteriori misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e tutela del lavoro, connesse all’emergenza da COVID-19.

Trasporto aereo e industrie tessili 

Per il settore del trasporto aereo, dal 30 giugno al 31 dicembre 2021, può essere concessa in via eccezionale la proroga di 6 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi, previo accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate.

I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021 domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per una durata massima di 17 settimane dal 1° luglio al 31 ottobre 2021. Per questi trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Le domande di accesso ai trattamenti sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di presentazione, a pena di decadenza, è fissato entro la fine del mese di luglio 2021.

Ai suddetti datori di lavoro del settore tessile allargato resta precluso, fino al 31 ottobre 2021, l'avvio delle procedure per riduzione del personale e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino al 31 ottobre 2021 resta altresì preclusa ai datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le relative procedure in corso all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria

Fatto salvo quanto sopra, gli altri datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

Ai datori di lavoro che presentano la domanda di integrazione salariale resta precluso, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021, l'avvio delle procedure per riduzione del personale e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. A questi datori di lavoro resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le relative procedure in corso all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Esclusioni dal divieto di licenziamento

I divieti di licenziamento non si applicano:

  • nelle ipotesi di cessazione del rapporto motivato dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, anche conseguente alla messa in liquidazione della società, senza continuazione parziale o totale dell'attività,
  • nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa o
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

A detti lavoratori è comunque riconosciuta la NASpI.
Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.
Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
 


 

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