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Decreto Rilancio: le novità in materia di lavoro

27/05/2020

Il c.d. “Decreto Rilancio” (d.l. n. 34 del 20 maggio 2020) ha adottato una serie di importanti provvedimenti in materia di diritto del lavoro. 
A fronte della corposità del decreto (226 articoli per 110.859 parole), della vastità del suo ambito di applicazione, e dell’abbondante ricorso a decreti attuativi – ben 98 – di futura pubblicazione, appare opportuno pubblicare una sintetica guida alle principali novità introdotte dal d.l. Rilancio.

 Proroga sospensione licenziamenti
L’art. 80 ha rinnovato per cinque mesi decorrenti dal 17 marzo la sospensione dei licenziamenti per motivi economici originariamente introdotta dal d.l. n. 18/2020 (scaduta il 16 maggio, ragion per cui si sono registrati 2 giorni di vuoto legislativo).
Conseguentemente, sino al 16 agosto:
•    è sospeso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223);
•    sono sospese le procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 23 febbraio 2020;
•    è sospeso il potere di tutti i datori di lavoro, qualsiasi sia il numero di dipendenti, dal recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.
In questo contesto, rimangono legittimi i licenziamenti:
•    per motivi disciplinari, irrogati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
•    per superamento del periodo di comporto;
•    durante il periodo di prova;
•    nei confronti dei dirigenti;
•    nei confronti del lavoratore domestico;
•    nei confronti degli apprendisti;
•    per raggiungimento del limite di età per la fruizione della pensione di vecchiaia.
I licenziamenti eventualmente irrogati nel periodo di due giorni di vuoto normativo potrebbero ritenersi legittimi laddove si consideri la norma priva di valore retroattivo.
Infine, con una norma che probabilmente troverà scarsa applicazione, è stata concessa ai datori di lavoro la facoltà di revocare in ogni tempo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento.

Cassa Integrazione Guadagni e Assegno Ordinario
Il decreto stabilisce, per i medesimi destinatari previsti dal d.l. n. 18 del 2020, la possibilità di richiedere il trattamento di integrazione salariale ordinario e l’assegno ordinario, per una durata aggiuntiva di 5 settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, solo per quelle imprese che abbiano esaurito il periodo di nove settimane precedentemente concesso.
Un ulteriore periodo di 4 settimane sarà richiedibile dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
Solo i datori di lavoro nei settori più colpiti (come il turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche), potranno usufruire delle 4 settimane aggiuntive anche antecedentemente al 1° settembre, usufruendo delle 9 settimane anche in modo continuativo.

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga
Anche in questo caso l’ammortizzatore sociale viene prorogato di 5 settimane per i periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, solo per quelle imprese che abbiano esaurito il periodo di nove settimane precedentemente concesso.

Le domande per tale periodo aggiuntivo potranno essere presentate direttamente all’INPS, che le erogherà previa verifica del rispetto dei limiti di spesa. Le domande potranno essere presentate solo a partire dal 19 giugno.

Del pari, è previsto un ulteriore periodo di 4 settimane sarà richiedibile dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Viene introdotto l’obbligo di accordo sindacale anche per le aziende chiuse per ordinanza emanata per far fronte al Covid – 19.

Nel caso in cui l’impresa abbia ricevuto la concessione all’ammortizzatore sociale per un periodo inferiore alle 9 settimane, dovrà fare richiedere l’autorizzazione per le residue settimane all’ente di riferimento (Regione o Ministero). 

Per l’anno 2020 le Regioni potranno concedere ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di 4 settimane utilizzando le risorse a loro disposizione.

Cassa Integrazione per le aziende già in Cassa Integrazione Straordinaria
Anche per le imprese che si trovavano già in Cassa Integrazione Guadagni e che hanno sospeso tale trattamento per usufruire della Cassa Integrazione ad hoc per il Covid-19 è stato garantita un’estensione di 5 settimane per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, cosi come un ulteriore periodo della durata massima di 4 settimane di trattamento decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Sorveglianza Sanitaria
Fermi restando gli ordinari obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, le imprese dovranno assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell’età o dell’eventuale condizione sanitaria del lavoratore (immunodepressione, esiti di patologie oncologiche o delle terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una maggiore rischiosità).
L’inidoneità alla mansione accertata non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
Per i datori di lavoro che non hanno l’obbligo di nominare il medico competente, è ammessa la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale ovvero di richiedere che la sorveglianza sanitaria venga svolta dai servizi territoriali delle ASL o dell’INAIL.

Proroga o rinnovo dei contratti a termine
In deroga alle disposizioni ordinarie, che impongono la previsione di una causale giustificativa, i contratti a tempo determinato in essere a partire dal 23 febbraio 2020, potranno essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di legge, sino al 30 agosto 2020.


Dipendenti con figli
I genitori lavoratori con almeno un figlio minore di 14 anni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, purché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, sino alla cessazione dell’emergenza sanitaria. La prestazione potrà essere prestata anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente e non forniti dal datore di lavoro.
Inoltre, i genitori lavoratori con figli minori di 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione della retribuzione o contribuzione figurativa ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. 

Allo stesso tempo, il decreto aumenta di 15 giorni il periodo di congedo parentale per il periodo dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020 per i genitori con figli di età non superiore ai 12 anni. Il congedo comporta un’indennità pari al 50% della retribuzione ed è coperto da contribuzione figurativa.

In alternativa a questi congedi è previsto un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia dell’importo massimo di €.1.200. 
Permessi Legge n. 104 del 1992
Il decreto dispone ulteriore 12 giornate di permessi aggiuntivi per i beneficiari dei permessi ex Legge n. 104 del 1992 usufruibili per i mesi di maggio e giugno 2020.  

Lavoratori autonomi
Sono stati confermate le indennità a sostegno del reddito di varie categorie di lavoratori autonomi. In particolare:

•    i liberi professionisti e i collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) che hanno già usufruito nel mese di marzo della relativa indennità, riceveranno il medesimo importo di 600 euro anche per il mese di aprile 2020;
•    i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS che abbiano subito comprovate perdite (vale a dire riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), hanno diritto ad un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
•    i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS ad un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
•    i liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza professionale avranno diritto al bonus i 600 euro anche per i mesi di aprile e maggio. 


 

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Fabrizio Spagnolo
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Gian Marco Lettieri
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