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Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio

29/05/2015

Lo scorso 21 maggio 2015, la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente una proposta di egge (A.C. 3008), già approvata a l Senato, volta al contrasto dei fenomeni corruttivi attraverso l’adozione di una serie di misure che vanno dall’incremento generalizzato delle sanzioni per i reati contro la Pubblica Amministrazione, al recupero delle somme indebitamente percepite dal Pubblico Ufficiale, alla revisione del reato di false comunicazioni sociali.

Le principali modifiche apportate dalla recentissima Riforma riguardano:

  • l’aumento delle pene accessorie e delle pene principali previste per i reati contro la P.A., relativamente ai reati di “Peculato” “Corruzione per l’esercizio della funzione” “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio” “Corruzione in atti giudiziari” “Induzione indebita a dare o promettere utilità”;
  • la modifica della fattispecie di “Concussione”, ricom prendendo tra i soggetti attivi del reato anche gli incaricati di pubblico servizio;
  • l’introduzione di una nuova ipotesi di circostanza attenuante e dell’istituto della riparazione pecuniaria nei confronti dell’Amministrazione lesa dal fatto di reato:
  • le modifiche alla disciplina della sospensione condizionale della pena e del patteggiamento;
  • il potenziamento del ruolo dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.);
  • l’inasprimento del trattamento sanzionatorio per il reato di “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”;
  • la riforma del falso in bilancio : il falso in bilancio ritorna a essere previsto come delitto per tutte le imprese, e non soltanto per le società quotate in borsa. Più specificamente:

-è stato riformulato l’ art. 2621 cod. civ., chepunisce le false comunicazioni sociali in società non quotate, con l’applicazione della pena della reclusione da 1 a 5 anni;

- è stato riformulato l’art. 2622 cod. civ., che punisce il delitto di false comunicazioni sociali delle società quotate, prevedendo l’applicazione della pena della reclusione da 4 a 8 anni.

Nell’attuale formulazione di entrambe le norme:

sono state eliminate le cc.dd. “soglie di non punibilità” previste nel testo precedentemente vigente;

  • è stato eliminato il riferimento all’omissione di “informazioni” sostituito da quello all’omissione di “fatti materiali rilevanti”;
  • è stato introdotto l’elemento oggettivo ulteriore della “concreta” idoneità dell’azione o omissione ad indurre altri in errore;
  • è stato modificato il riferimento al dolo: nello specifico, permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno “l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico” ed è esplicitamente introdotto il riferimento alla “consapevolezza” delle falsità esposte;

- in relazione alle false comunicazioni sociali delle società non quotate, sono state introdotte due nuove disposizioni (artt. 2621 bise 2621 ter cod. civ.) inerenti, rispettivamente, i “Fatti di lieve entità” e la “Non punibilità per particolare tenuità”;

  • le modifiche in tema di “Responsabilità amministrativa da reato degli enti” exD. Lgs. n. 231/2001: è stato modificato l’art. 25 ter, relativo ai reati societari, del D. Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231.

In particolare:

-è stata eliminata la limitazione, prevista nelcomma 1, lett. a) dell’art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001, in ordine ai possibili autori del fatto di reato (i.e. amministratori, direttori generali, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza);

- per il delitto di cui all’art. 2621 cod. civ, è stato elevato il limite massimo edittale della sanzione pecuniaria applicabile all’ente in caso di condanna da 300 a 400 quote (mentre risulta invariato il limite edittale minimo di 200 quote);

- è stata introdotta la nuova lett. a bis) al comma 1 dell’art 2 5 ter del D. Lgs. n. 231/2001, in conseguenza dell’introduzione del nuovo art. 2621 bis cod. civ. (falso in bilancio di società non quotate di lieve entità), prevedendo in relazione a tale fattispecie criminosa l’applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote;

- è stata modificata la lett. b) del comma 1 dell’art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001, introducendo il riferimento al nuovo delitto di false comunicazioni sociali delle società quotate e prevedendo per tale delitto l’applicazione della sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote.

Fonte
CMS AACS Newsletter | 21 maggio 2015
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Emilio Battaglia
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