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Erogazione del credito da parte di imprese di assicurazione italiane

07/10/2014

Premessa

Il 24 giugno 2014, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 144, è entrato in vigore il Decreto Legge n. 91(di seguito, “D.L. 91/2014” o, “Decreto Competitività”).

Il Decreto Competitività, come modificato dalla legge di conversione (L. n. 116 dell’11 agosto 2014, in vigore dal 21 agosto 2014), introduce, inter alia, delle importanti novità con riferimento alla possibilità per le imprese di assicurazione di erogare credito, apportando perciò rilevanti modifiche al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito, “Cod. Assicurazioni”) e al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (cd. “Testo Unico Bancario” di seguito, “TUB”)

L’art. 22 del Decreto Competitività contiene, infatti, un’innovativa disposizione in materia assicurativa che introduce la possibilità per le compagnie di assicurazione di concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma (diversa dal rilascio di garanzie), esclusivamente a favore di:

  • soggetti diversi da persone fisiche;
  • persone giuridiche che non rientrino nella nozione di “microimpresa”[1] di cui all’art. 2, comma 3, dell’Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea.

L’IVASS, mediante apposito regolamento ancora da emanarsi, provvederà a regolamentare in dettaglio le condizioni e i limiti dell’operatività dell’erogazione dei finanziamenti, tenendo conto tuttavia dei seguenti basilari criteri:

  1. i beneficiari dei finanziamenti devono essere individuati ex ante da una banca o un intermediario finanziario iscritto all’albo di cui all’art. 106 TUB e ss. mm.;
  2. la banca o l’intermediario finanziario di cui alla lettera a) dovranno trattenere, fino alla fine dell’operazione, un interesse economico pari ad almeno il 5% del finanziamento concesso;
  3. il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell’impresa di assicurazione dovrà essere adeguato al fine di consentire la piena comprensione e valutazione dei rischi connessi all'erogazione del credito;
  4. l’impresa deve essere dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione.

Ad ogni modo, l’IVASS potrà autorizzare l’esercizio autonomo dell’attività di individuazione dei beneficiari da parte dell’assicuratore rendendo, in tali casi:

  1. superfluo l’intervento di una banca o un intermediario finanziario iscritto all’albo di cui all’art. 106 TUB nella scelta del beneficiario; e conseguentemente
  2. non più necessario che una banca o un intermediario finanziario abilitato detengano un interesse economico nell’operazione pari ad almeno il 5% del finanziamento concesso fino al termine della stessa.

Il Decreto Competitività stabilisce, inoltre, che i nuovi soggetti abilitati a erogare crediti saranno tenuti ad inviare alla Banca d’Italia, secondo le modalità ed i termini da essa stabiliti, delle segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto e che parteciperanno alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia[2].

Fonte
CMS Italia Newsletter | 07 Ottobre 2014
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Autori

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