Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 21 settembre 2021, n. 127 che regola la certificazione verde sul luogo di lavoro.
La versione pubblicata in Gazzetta del DL 127/2021, in relazione al settore privato, prevede che, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, chiunque svolge una attività lavorativa (autonoma o dipendente) nel settore privato, per accedere al luogo di lavoro, deve possedere (ed esibire a richiesta) la certificazione verde COVID-19 c.d. Green Pass.
La certificazione verde si può ottenere mediante vaccinazione, oppure un tampone negativo oppure la guarigione dal SARS-COV-2, entro determinati limiti di tempo.
Il suddetto obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica.
Il DL 127/2021 prevede altresì che:
- (Controlli): I datori di lavoro del settore privato sono tenuti a verificare il rispetto del suddetto obbligo.
- (Modalità del controllo): I datori di lavoro devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione della verifica relativa al possesso del Green Pass, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni dell’obbligo di possedere la certificazione verde.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- (Conseguenze in caso di mancanza del Green Pass): I lavoratori che non abbiano la certificazione verde COVID-19 sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
- Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione.
- Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
- (Sanzioni per il datore di lavoro): Nel caso di mancata verifica da parte del datore di lavoro del possesso del Green Pass o di mancata definizione delle modalità con cui tale verifica deve effettuarsi entro il 15 ottobre, il datore di lavoro può essere soggetto alle seguenti sanzioni: salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro. In caso di reiterata violazione della disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata.
- (Sanzioni per i lavoratori): L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro senza il Green Pass è punito con la sanzione amministrativa da 600 a 1500 Euro e restano ferme le possibili ulteriori conseguenze disciplinari secondo i rispettivi contratti collettivi applicati.
- Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
Un’ulteriore novità introdotta dal DL 127/2021 è la possibilità di ottenere il Green Pass immediatamente dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, senza dover attendere che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla stessa.
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