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Il Decreto di riforma della Legge Fallimentare per la risoluzione della crisi d'impresa e il risanamento aziendale

A seguito dell’approvazione avvenuta il 5 agosto 2021 da parte del Consiglio dei ministri, è stato pubblicato il 24 agosto in G.U. n 202 il Decreto-legge n. 118 in tema di “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”. 

Il Decreto in primo luogo differisce l’entrata in vigore del Codice della Crisi al 16 maggio 2022 (art. 1, lett. a), posticipando ulteriormente al 31 dicembre 2023 le procedure di allerta della crisi introdotte dall'art. 12 CCI. 

Il Decreto ha una portata particolarmente innovativa in quanto introduce: 

  1. una forma di mediazione assistita di tipo volontario in aiuto delle imprese in difficoltà (operativa dal 15 novembre 2021) 
  1. il nuovo concordato preventivo semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 18) 
  1. alcune modifiche alla Legge fallimentare.  

Di seguito, si riportano i principali elementi di maggiore interesse.  
 
La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa  

Consiste in un percorso di composizione finalizzato al risanamento dell’impresa, la cui attivazione sarà rimessa alla scelta discrezionale dell’imprenditore. A tale procedimento, caratterizzato da assoluta riservatezza, potranno accedere - a partire dal 15 novembre 2021 - tutti gli imprenditori commerciali che presentino condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, non essendo previsti limiti dimensionali.   

L'istanza di accesso a tale procedura si presenterà tramite una piattaforma telematica.  

All’imprenditore sarà affiancato un esperto terzo, indipendente e munito di specifiche competenze nella gestione delle crisi aziendali, al quale sarà affidato il compito di agevolare le trattative necessarie per il risanamento del debito dell’impresa con i creditori. L’esperto sarà nominato da una commissione composta da tre membri designati per due anni tra esperti del settore il cui elenco sarà formato dalla Camera di Commercio e l’iscrizione al relativo albo sarà subordinata ad un percorso di formazione ancora da identificarsi tramite Decreto del Ministero della Giustizia, che istituirà anche la piattaforma informatica. 

Tale procedimento, oltre a condurre auspicabilmente con maggiore facilità ad un superamento della crisi, consentirà al richiedente di beneficiare anche di alcune misure protettive del patrimonio quale, ad esempio, l’esenzione da azioni esecutive e cautelari sui beni, senza che questo possa arrecare un pregiudizio ai contratti pendenti. Inoltre, sarà vietata la costituzione di cause di prelazione (eccetto che per i crediti di lavoro), così come la dichiarazione di fallimento. 

All’esito di tale procedura, da concludersi entro 180 giorni prorogabili e decorrenti dall’accettazione dell’esperto, subentreranno tali possibili scenari: 

  1. quelli classici previsti dalla legge fallimentare, dal piano attestato all’accordo di ristrutturazione o di moratoria, fino al concordato preventivo e all’istanza di fallimento in proprio; 
  1. la sottoscrizione di un accordo con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni secondo la relazione finale dell’esperto; 
  1. Un accordo sottoscritto da tutte le parti coinvolte nella negoziazione, compreso l’esperto, che produrrà gli effetti del piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., senza la necessità dell’attestazione;  
  1. il concordato preventivo liquidatorio semplificato, introdotto da tale Decreto-legge.  

Concordato preventivo semplificato per la liquidazione del patrimonio 

Introdotto con l’articolo 18 del d.l. con finalità per lo più liquidatorie, potrà essere attivato entro sessanta giorni dall'esito negativo delle trattative avviate per la composizione negoziata della crisi che costituisce, infatti, il presupposto per poter accedere a questo istituto. L’imprenditore dovrà presentare una proposta di concordato con cessione di beni unitamente al piano di liquidazione chiedendo, mediante ricorso al Tribunale, l’omologazione del concordato a seguito di un giudizio di fattibilità e di assenza di pregiudizi nello svolgimento di tale soluzione rispetto all’alternativa fallimentare. 

La principale “semplificazione” prevista con tale concordato consiste nell’aver eliminato l’adunanza ex art. 174 l.fall. ed il voto dei creditori. Inoltre, anche la soglia minima di soddisfacimento per i creditori chirografari deve ritenersi superata in assenza di qualunque richiamo all’art. 160 l.f. e sulla base di un’interpretazione coerente con le finalità perseguite dal legislatore attraverso l’introduzione di tale Decreto-legge, il cui obiettivo è quello di introdurre nuovi strumenti, efficaci e meno onerosi rispetto a quelli già esistenti, per incentivare le imprese colpite dalla pandemia ad individuare alternative percorribili per il risanamento aziendale. 

Le modifiche alla Legge fallimentare  

Sono contenute nell'art. 20 del Decreto-legge e si segnalano in particolare quelle relative: 

  • all'art. 180, laddove si prevede che l'omologazione del concordato preventivo possa avvenire anche in mancanza di adesione dei creditori pubblici;  
  • all'art. 182 quinquies (Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti) 
  • all'art. 182 septies (accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa);  

sono introdotti inoltre:  

  • l'art. 182 octies (convenzione di moratoria), secondo cui “La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria” (I co.). 
  • l'art. 182 novies (accordi di ristrutturazione agevolata), “La percentuale di cui all’articolo 182 -bis, primo comma, è ridotta della metà quando il debitore: a) abbia rinunciato alla moratoria di cui all’articolo 182 -bis , primo comma, lettere a) e b) ; b) non abbia presentato il ricorso previsto dall’articolo 161, sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione prevista dall’articolo 182 -bis , sesto comma”. 

 

Autori

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Mauro Battistella
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Milano