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Il Decreto Ferragosto - misure urgenti per il sostegno e il rilancio del lavoro

27/08/2020

Il Decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, c.d. D.L. Agosto (rinominato "Rilancio 2") ha adottato una serie di importanti misure in materia di diritto del lavoro, per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il nostro Studio monitorerà le prime applicazioni del provvedimento e fornirà assistenza ed aggiornamento sulle misure adottate. Di seguito illustreremo tutti gli aspetti più importanti di tali novità.

Proroga ammortizzatori sociali

Le imprese potranno fruire, per il periodo ricompreso tra il 13 luglio ed il 31 dicembre 2020, di ulteriori 18 settimane di integrazione salariale, riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane (art. 1).

Le ultime 9 settimane saranno soggette al contributo addizionale in caso di riduzione di fatturato non superiore al 20% rispetto al primo semestre 2019.

Proroga divieto licenziamenti

l divieto di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e collettivi è prorogato sino all’integrale esaurimento dei trattamenti di integrazione salariale e contributivi.

In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali, dal 13 luglio 2020 (prima data utile), il datore di lavoro non potrà licenziare almeno fino al 16 novembre 2020. Nel caso in cui l’azienda non ricorra alla Cassa Integrazione, restano quattro mesi di decontribuzione per tutti coloro che abbiano fatto richiesta del trattamento nei mesi di maggio e giugno (articolo 2).

Pertanto, il Governo non si è limitato a una semplice proroga del blocco dei licenziamenti, ma ha elaborato un meccanismo in base al quale la prosecuzione del divieto coincide con l’ulteriore periodo di fruizione della cassa integrazione o di godimento della decontribuzione (si veda di seguito).

Persistono sul punto dubbi di legittimità costituzionale: la proroga del divieto di licenziamento per un ulteriore periodo (persino oltre il 15 ottobre 2020, data di scadenza della dichiarata emergenza) comprime oltremodo la libertà imprenditoriale garantita dall'articolo 41 della nostra Costituzione.

Le uniche deroghe a tale divieto consistono nelle ipotesi di subentro in un appalto, di cessazione definitiva dell’attività dell’impresa o fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione, ovvero di esodi incentivati con accordo sindacale (art. 14).

Esonero dal pagamento dei contributi

Per le aziende che decideranno di non usufruire delle ulteriori 18 settimane di ammortizzatori sociali, è previsto un esonero dal pagamento dei contributi di 4 mesi, sino al 31 dicembre 2020, con esclusione dei contributi INAIL, purché abbiano usufruito integralmente delle precedenti 18 settimane di ammortizzatori sociali (art. 3).

La Relazione tecnica al decreto stima un'aliquota media oggetto di sgravio a carico del datore del 31%.

Esonero dal pagamento dei contributi in caso di assunzioni

È previsto un esonero contributivo, sino al 31 dicembre 2020, nel limite di 8.060 euro e con esclusione dei contributi INAIL, di 6 mesi per tutte le imprese che assumano a tempo indeterminato.

Per le imprese del settore turismo è previsto l’esonero anche in caso di assunzioni a tempo determinato (artt. 6 e 7).

Proroga o rinnovo dei contratti a termine

Prorogando una disposizione contenuta nel d. l. n. 34 del 2020, sino al 31 dicembre 2020 è prevista la possibilità di rinnovare e/o prorogare i contratti a tempo determinato senza obbligo di indicazione della causale giustificativa, per un periodo non superiore a 12 mesi e fermo restando il tetto massimo di 24 mesi (art. 8).

Proroga Naspi

I lavoratori che abbiano usufruito di un trattamento di integrazione salariale per sopperire alla perdita di lavoro (NASpI), e il cui trattamento sia venuto a scadere nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, hanno diritto ad una proroga dell’integrazione di due mesi a decorrere dal giorno di scadenza (art. 5).

Indennità una tantum

Ai lavoratori stagionali e somministrati del settore turismo, che abbiano involontariamente cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.

A determinate condizioni, come lo svolgimento di almeno trenta giornate lavorative nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 l’indennità spetta anche a lavoratori dipendenti e autonomi di settori diversi da quelli del turismo (art. 9).

Autori

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Fabrizio Spagnolo
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Gian Marco Lettieri
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