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Importanti pronunce giurisprudenziali sulla franchigia aggregata nei contratti di assicurazione e sull'onere probatorio in capo all’assicurato

In alcune tipologie di polizze di responsabilità civile – in particolare nella RC sanitaria stipulata da Aziende sanitarie sia pubbliche che private – è molto diffuso l’inserimento di una franchigia aggregata (ossia, un importo prestabilito sino alla concorrenza del quale rimane a carico dell'assicurato il pagamento di tutti i danni liquidati rientranti in un periodo di assicurazione) che consenta, in primis, di tenere basso il premio assicurativo.

In altre parole, attraverso la franchigia aggregata le parti concordano la cifra sopra la quale, indipendentemente dal numero dei sinistri, gli Assicuratori risponderanno negozialmente delle richieste risarcitorie.

Di recente la giurisprudenza, in presenza di eccezioni della compagnia assicurativa di inoperatività di polizza per mancata erosione della franchigia aggregata, si è espressa, precisando la piena legittimità di tali clausole e sancendo come l'onere probatorio, quanto all’esaurimento del limite della franchigia aggregata concordata, grava in via esclusiva sull’assicurato.

Più specificamente la Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1470 del 17 novembre 2021, ha affermato che la parte assicurata ha l'onere di provare la sussistenza delle condizioni di operatività della polizza stipulata con precipuo riferimento all’avvenuta erosione del limite della franchigia aggregata concordata nel contratto di assicurazione e tanto in applicazione anche in materia del regime dell’onere probatorio dettato dall’art. 2697 c.c., in forza del quale incombe sull’assicurato l’onere di dimostrare la sussistenza della garanzia, della sua estensione e dei suoi limiti. Secondo i giudici, infatti, laddove venga domandato l’adempimento di un contratto di cui la controparte contesti l’esatta delimitazione del relativo oggetto alla stregua delle clausole in esso pattuite, questo deve essere provato unicamente dall’attore che intenda giovarsi dei conseguenti effetti trattandosi di fatto costitutivo della domanda ai sensi dell’art. 2697, comma 1, c.c. Analogamente, in ipotesi di contratto di assicurazione, l’allegazione del convenuto per la quale la polizza non produca i suoi effetti per essere il danno riconducibile ad una clausola contrattuale di esclusione della garanzia assicurativa, quale [...] l’assenza di completa erosione dell’importo di cui alla franchigia aggregata pattuita, lungi da potersi qualificare come eccezione in senso proprio, dovrà inquadrarsi piuttosto in termini di eccezione in senso improprio e, come tale, non compresa del capoverso dall’art. 2697 c.c. citato, poiché sostanziantesi in una contestazione della mancanza di prova, incombente sull’attore, del fatto costitutivo della domanda.”.

Ed ancora, il Tribunale di Siracusa con recentissima sentenza emessa il 22 marzo 2022 ed ottenuta da chi scrive, ha non solo confermato l’orientamento sopra richiamato ma ha altresì precisato che “ove le conclusioni della compagnia chiamata in causa indichino che la eventuale condanna tenga conto dei limiti della franchigia, la corretta dialettica processuale impone che venga data prova di tale elemento costitutivo dalla parte onerata [assicurato], al più tardi, entro il secondo termine di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, con facoltà della controparte [assicuratore] di offrire prova contraria con la memoria di cui al terzo termine di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6.”; di fatto riprendendo un recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione del 2019 (precisamente, Cass. n. 30524 del 2019) che aveva asserito come il superamento della franchigia sia un fatto costitutivo della domanda poichè la circostanza attiene agli elementi che consentono alla parte assicurata (nel caso di specie ASL) di giovarsi della manleva pattuita (esclusa contrattualmente al di sotto di un certo importo) e dunque la prova grava in via esclusiva sulla parte che intende avvalersene.

In definitiva, in presenza di eccezioni della compagnia assicurativa (terza chiamata in causa) di inoperatività di polizza per mancato esaurimento della franchigia aggregata, l’assicurato chiamante in causa, che di solito ha o avrebbe dovuto istituire un apposito fondo in  bilancio per un ammontare pari alla franchigia aggregata, sarà necessariamente tenuto a dimostrare in causa entro i termini istruttori (leggasi, memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.) con produzioni documentali, l'ammontare dei pagamenti effettuati nell'anno di pertinenza tali da comportare il superamento della franchigia aggregata. In assenza di tale prova, l’assicurato si vedrà rigettare la propria domanda di manleva con possibile condanna anche alle spese processuali a favore della compagnia terza chiamata.
 

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