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L'IMU si adegua ai cambiamenti sociali: eliminata la discriminazione per coniugi e coppie unite civilmente

17/10/2022

L'IMU si adegua ai cambiamenti sociali: eliminata la discriminazione per coniugi e coppie unite civilmente

 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, ha aperto alla possibilità di una doppia esenzione dall’IMU per i coniugi e le coppie unite civilmente che hanno la residenza e la dimora abituale in abitazioni differenti, site nello stesso comune o in comuni diversi.

I giudici di legittimità, ampliando il campo di indagine rispetto alla sola disposizione segnalata dal giudice rimettente, hanno sottoposto al vaglio di costituzionalità le diverse previsioni normative che, a partire dal 2012 e fino ad oggi, hanno inteso limitare la fruibilità dell’agevolazione in commento ai soli immobili destinati all’abitazione principale dell’intero nucleo familiare ossia all’unica unità immobiliare nel quale il possessore ed anche i componenti del suo nucleo familiare, ivi compreso il coniuge o il componente dell’unione civile, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

La Corte ha sottolineato che tale regola non tiene conto dell’attuale contesto sociale, caratterizzato da una diffusa mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e di quelli tecnologici, in cui sovente accade che persone unite in matrimonio o unite civilmente vivano in luoghi diversi.

In tale contesto, a parere dei giudici delle leggi, non ritenere la residenza e la dimora abituale di un solo coniuge in un determinato immobile sufficiente ai fini dell’esenzione determina una evidente ed ingiustificata discriminazione rispetto a chi, singolo o convivente di fatto, può invece godere dell’agevolazione laddove, più semplicemente, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell’immobile di cui sia possessore.

La regola è stata inoltre ritenuta contraria alle disposizioni costituzionali che tutelano la famiglia evidenziando come la logica ad essa sottesa ha, di fatto, portato la giurisprudenza a riconoscere il diritto all’esenzione IMU (e alla doppia esenzione) solo in caso di frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi e dunque di disgregazione del nucleo familiare.

Infine, la Corte ha ritenuto le disposizioni censurate anche contrarie al principio di capacità contributiva evidenziando che la natura reale dell’IMU impone che la stessa sia ancorata ad elementi oggettivi (stato, natura e destinazione dell’immobile) e non anche soggettivi, quali le relazioni del possessore dell’immobile con il suo nucleo familiare.

Nel corpo della pronuncia, la Corte Costituzionale ha peraltro dimostrato piena consapevolezza circa le esigenze antielusive sottese alle disposizioni censurate (in quanto volte sostanzialmente ad escludere l’esenzione in relazione alle c.d. “seconde case”) e, proprio avendo riguardo a dette esigenze, ha acclarato che il venir meno delle automatiche esclusioni dall’esenzione previste da dette disposizioni non determina un indiscriminato riconoscimento della doppia esenzione; in particolare la Corte ha evidenziato che, ove le coppie unite in matrimonio o in unione civile abbiano la stessa dimora abituale, l'esenzione spetta una sola volta, responsabilizzando pertanto i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli attraverso le modalità consentite dalla legge (ossia, sostanzialmente, attraverso l’accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, servizi idrici e gas dai quali si può riscontrare l’esistenza o meno di una dimora abituale).

Alla luce del rinnovato quadro normativo, in cui ai fini dell’esenzione IMU degli immobili destinati ad abitazione principale i requisiti di residenza anagrafica e di dimora abituale vanno riferiti al solo possessore e non già anche al suo nucleo familiare, sarà dunque possibile beneficiare della doppia esenzione IMU nel caso in cui i coniugi o le coppie unite civilmente abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale (effettiva) in immobili differenti situati in comuni diversi o anche nello stesso comune.

La sentenza in esame vanta un effetto retroattivo; pertanto il diritto ad una doppia esenzione, ove ne ricorrano i presupposti, risulta fruibile non solo per il 2022 ma anche in relazione alle annualità pregresse; da qui dunque l’opportunità di chiedere il rimborso delle maggiori (ed indebite) imposte fino ad oggi versate con l’unico limite delle situazioni già consolidatesi per effetto del decorso dei termini decadenziali previsti per la presentazione delle istanze di rimborso o per l’impugnazione di atti impositivi emessi dai Comuni (salvo, in questo ultimo caso, sopravvenga una revoca dell’atto in sede di autotutela) nonché di sentenza passata in giudicato.

Autori

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Beatrice Fimiani
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