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La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cd. “spesometro”)

06/11/2013

1) Premessa

Con l’articolo 21 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (cd. Manovra Correttiva 2010), convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di contrastare le frodi in ambito IVA, è stato introdotto l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (cd. “spesometro”).

Alcune modifiche sono state poi recate dall’articolo 2 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012, con cui è stata eliminata la soglia minima per le operazioni oggetto della comunicazione per le quali sussiste obbligo di fatturazione.

Gli elementi costitutivi della comunicazione, i termini e le modalità di presentazione sono stati definiti, da ultimo, con riferimento alle annualità 2012 e seguenti, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 94908 del 2 agosto 2013 e con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 128483 del 5 novembre 2013.

Il modello da utilizzarsi ai fini dell’adempimento è stato poi pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, unitamente alle relative istruzioni.

Trattasi di un modello polivalente, cioè destinato ad accogliere i dati relativi a comunicazioni previste da varie disposizioni normative, mediante il quale dovrà procedersi:

obbligatoriamente,

  • alla comunicazione relativa allo “spesometro” (con riferimento alle operazioni effettuate a far data dal 1° gennaio 2012);
  • alla comunicazione delle transazioni in contanti con turisti extra-UE (con riferimento alle operazioni effettuate a far data dal 29 aprile 2012);
  • alla comunicazione delle operazioni con soggetti black list (con riferimento alle operazioni annotate a far data dal 1° ottobre 2013);
  • alla comunicazione degli acquisti da San Marino mediante autofattura (con riferimento alle operazioni annotate a far data dal 1° ottobre 2013);

facoltativamente,

  • alla comunicazione relativa al leasing e noleggio di mezzi di trasporto (con riferimento alle operazioni effettuate a far data dal 1° gennaio 2012); alternativamente si potrà continuare ad utilizzare il tracciato di cui al provvedimento prot. n. 165979 del 21 novembre 2011.

La scheda informativa pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate precisa ulteriormente che “per le operazioni black list e gli acquisti da San Marino, effettuati fino al 31 dicembre 2013, accogliendo le richieste degli operatori economici, è consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione”.

2) Soggetti obbligati alla comunicazione

 Sono soggetti obbligati alla comunicazione (“spesometro”):

  • tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevati ai fini di tale imposta (ivi compresi i soggetti che hanno aderito al regime delle nuove attività produttive ed i cd. “ex contribuenti minimi”).

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione:

  • i cd. “nuovi contribuenti minimi”;
  • lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto istituzionali (per gli anni 2012 e 2013). A decorrere dal 1° gennaio 2014, tali soggetti sono obbligati alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica.

3) Oggetto della comunicazione

Oggetto della comunicazione sono:

  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale tributo, per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, quale che sia l’importo dell’operazione;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura, di importo non inferiore ad euro 3.600, al lordo dell’imposta. Merita precisare che laddove non sussiste obbligo, l’emissione della fattura su richiesta del cliente o su base volontaria determina comunque l’obbligo di comunicazione, indipendentemente dall’importo dell’operazione. Tuttavia per le operazioni attive relative agli anni 2012 e 2013 per le quali non sussiste obbligo di emissione della fattura ma si proceda a fatturazione, da parte di commercianti al minuto e soggetti equiparati, nonché da parte di agenzie di viaggio, opera comunque il limite minimo pari ad euro 3.600;
  • le operazioni in contanti legate al turismo effettuate da parte di commercianti al minuto ed agenzie di viaggio nei confronti di persone fisiche, non residenti, di cittadinanza diversa da quella italiana, UE o dello Spazio Economico Europeo, per importo pari o superiore a 1.000 euro e sino a 15.000 euro.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione:

  • le importazioni;
  • le esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972;
  • le operazioni intracomunitarie;
  • le operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 605 del 29 settembre 1973, e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria;
  • le operazioni di importo pari o superiore ad euro 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Le operazioni poste in essere con operatori residenti in paesi black list non sono incluse nella sezione del modello polivalente dedicata allo “spesometro”, in quanto oggetto di comunicazione separata nell’apposito quadro BL. Allo stesso modo gli acquisti effettuati da operatori residenti in San Marino sono oggetto di comunicazione separata nel quadro SE.Alle operazioni legate al turismo è invece dedicata la sezione TU del modello.

4) Elementi da indicare nella comunicazione

E’ possibile optare per la trasmissione dei dati in forma analitica ovvero aggregata, salvo alcune specifiche esclusioni (acquisti da operatori economici sanmarinesi, operazioni nei confronti dei produttori agricoli, operazioni legate al turismo), previa opzione da esercitare nel modello e vincolante per l’intero contenuto della comunicazione.

In generale, indipendentemente dall’adozione della forma analitica o aggregata, devono essere indicati:

  • l’anno di riferimento della/delle operazione/i;
  • la partita IVA/codice fiscale del cedente/prestatore (nel caso di operazioni soggette a fatturazione);
  • la partita IVA/codice fiscale del cessionario/committente;
  • per ciascuna fattura attiva, la data del documento, il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento;
  • per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento;
  •  il corrispettivo al lordo dell’imposta (per le operazioni per le quali non è emessa fattura);
  • eventuali note di variazione.

5) Termini di invio della comunicazione telematica

La comunicazione di cui allo spesometro dovrà essere effettuata con cadenza annuale, segnatamente:

  • per l’anno 2012, (i) entro il 12 novembre p.v. per i contribuenti mensili, ed (ii) entro il 21 novembre p.v. per gli altri soggetti;
  • per l’annualità 2013 e per le successive, (i) entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento per i contribuenti mensili, ed (ii) entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento per gli altri soggetti.

Analoghe scadenze si rendono applicabili anche per la comunicazione relativa alle transazioni in contanti con turisti extra-UE.

La comunicazione relativa ad operazioni con operatori black list mantiene invece la sua periodicità e scadenza sia che il modello polivalente venga utilizzato per le operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2013, sia che venga adottato a far data dal 1° gennaio 2014.Tale comunicazione continuerà pertanto ad essere effettuata con cadenza mensile o trimestrale, a seconda dell’ammontare delle operazioni effettuate, entro il termine del mese successivo al periodo di riferimento.

La comunicazione relativa agli acquisti da San Marino mediante autofattura, laddove il modello polivalente venga utilizzato per le operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2013, dovrà essere effettuata entro il termine del mese successivo a quello di annotazione. Laddove invece sino al 31 dicembre 2013 continuerà ad utilizzarsi il modello preesistente, restano fermi i termini precedentemente in vigore.

La comunicazione relativa al leasing e noleggio di mezzi di trasporto verrà effettuata secondo le medesime scadenze previste per lo “spesometro” laddove per effettuarla venga utilizzato il modello polivalente in parola. In caso contrario resteranno validi i termini precedentemente in vigore.

6) Modalità di trasmissione dei dati

La comunicazione deve avvenire in conformità al modello ed alle relative istruzioni di recente resi disponibili da parte dell’Agenzia delle Entrate, esclusivamente mediante il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), da utilizzarsi autonomamente, ovvero per il tramite di società appartenenti al medesimo gruppo, o ancora per il tramite di intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

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Fonte
CMS Italy Newsletter | 6 Novembre 2013
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