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La nullità dei contratti bancari “monofirma”

22/05/2018

Con la sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, la Cassazione Civile a Sezioni Unite ha superato il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare in tema di validità del contratto bancario recante la sottoscrizione del solo cliente.

Come noto, sia l’art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) che l’art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”) prevedono la forma scritta dei contratti bancari e di quelli relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori e l’obbligo di consegnare una copia al cliente. Parimenti le citate norme stabiliscono che nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.

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CMS Newsletter Italia | 22 maggio 2018
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