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La riforma della giustizia tributaria

In attuazione degli obiettivi del PNRR, volti al miglioramento della qualità delle sentenze tributarie di merito e ad una riduzione del contenzioso pendente innanzi la Corte di Cassazione, lo scorso 1° settembre è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge n. 130 del 31 agosto 2022 (di seguito la “Legge di riforma”) contenente disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario.

In particolare, il Legislatore, dando seguito ad una iniziativa governativa, ha inteso realizzare detti obiettivi attraverso una riforma consistente dell’ordinamento degli organi speciali della giustizia tributaria (di cui al D.lgs. n. 545/1992) nonché di alcuni istituti del processo tributario che rivestono un ruolo cruciale ai fini di una giustizia snella ed efficace (di cui al D.lgs. n. 546/1992).

Le nuove disposizioni entrano in vigore decorso il periodo di vacatio legis quindi il 16 settembre 2022, salvo alcune specifiche e diverse decorrenze espressamente previste.

Di seguito le novità di maggiore rilievo.

La modifica dell’ordinamento giudiziario tributario (Art. 1)

La Legge di riforma modifica innanzitutto la denominazione degli organi giudiziari di primo e secondo grado rispettivamente in “Corte di giustizia tributaria di primo grado” e “Corte di giustizia tributaria di secondo grado”.

Le nuove disposizioni istituiscono poi una vera e propria magistratura tributaria, autonoma e professionale, costituita da giudici selezionati tramite regolare concorso (bandito con cadenza annuale) a cui potranno accedere laureati in possesso del diploma di laurea Giurisprudenza, in Scienze dell’Economia, in Scienze economico-aziendali ovvero di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati[1]. Inoltre, a seguito del superamento del concorso è previsto lo svolgimento, con esito positivo, di un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le Corti di giustizia tributaria, che sarà obbligatorio sia per gli attuali giudici tributari che per quelli di nuova nomina.

E’ prevista la formazione continua e l’aggiornamento del personale giudicante, il cui operato è sottoposto ai poteri di vigilanza attribuiti ad un Ufficio ispettivo istituito presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

Le nuove disposizioni prevedono poi l’istituzione di un Ufficio del Massimario nazionale presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

Definizione agevolata delle liti pendenti innanzi la Corte di Cassazione (Art. 5)

Al fine di ridurre il contenzioso pendente dinanzi la Corte di Cassazione, la Legge di riforma prevede la possibilità di accedere ad una nuova procedura di definizione agevolata delle liti instaurate dinanzi a detta Corte in presenza di determinate condizioni.

In particolare, è possibile definire le liti:

  • fino a un valore massimo di 100.000 euro in cui l’Agenzia delle Entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio[2] mediante il pagamento di un importo pari al 5% del valore della lite[3].
  • fino a un valore massimo di 50.000 euro in cui l’Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di giudizio mediante il pagamento di un importo pari al 20% del valore della lite.

Rimane tuttavia da chiarire la definizione di “controversie tributarie pendenti” in quanto i commi 1 e 2 dell’art. 5 menzionano le controversie pendenti alla data del 15 luglio 2022 mentre il comma 4 prevede che “Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge …” ossia alla data del 16 settembre 2022.

La domanda di definizione deve essere presentata entro 120 giorni dall’entrata in vigore della Legge di riforma (16 settembre 2022), versando contestualmente quanto dovuto, senza possibilità di chiedere rateazioni; si tiene conto dell’eventuale importo versato a titolo di riscossione provvisoria, senza la possibilità di chiedere a rimborso l’eventuale eccedenza di somme già versate rispetto a quanto dovuto a seguito della definizione.

L’eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali ed è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di Cassazione. Per il contenzioso tributario relativo ai tributi locali pendente dinanzi a detta Corte, stando al tenore letterale della norma, l’applicazione della definizione agevolata è rimessa alle leggi regionali e ai regolamenti comunali.

Istituzione della sezione civile tributaria presso la Suprema Corte (Art. 3)

La Legge di riforma istituisce presso la Suprema Corte una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.

Le relative disposizioni prevedono che il primo presidente adotti provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di Cassazione in materia tributaria, favorendo l’acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla sezione civile di nuova istituzione.

Istituzione del giudice monocratico per liti di modico valore (Art. 4, co.1, lett. b))

Al fine di snellire l’iter delle liti di modico valore, la Legge di riforma introduce la competenza del giudice monocratico per le controversie di valore fino a 3.000 euro[4], con esclusione delle controversie di valore indeterminabile. E’ precisato che, nella quantificazione del valore della lite, si tiene conto anche dell’imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdite.

Tali disposizioni si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

La prova testimoniale scritta (Art. 4, co. 1, lett. c))

Le nuove disposizioni prevedono che la Corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’articolo 257 bis cpc, ossia in forma scritta[5].
Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova sarà ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

Novità in tema di spese processuali (Art. 4, co. 1, lett. e))

La Legge di riforma contiene due disposizioni che “irrobustiscono” il regime relativo alla condanna al pagamento degli oneri processuali in caso di soccombenza.

Innanzitutto, è previsto che le spese del giudizio, maggiorate di un ulteriore 50%, restino a carico della parte che, senza giustificato motivo, non abbia accettato una proposta conciliativa avanzata dall’altra parte o dal giudice ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta non accettata.

Le nuove disposizioni prevedono, per le liti soggette alle procedure di reclamo-mediazione, una automatica condanna alle spese nel caso di immotivato rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione.

Le disposizioni in commento prevedono, peraltro, che tale condanna può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.

Novità in tema di giudizio cautelare (art. 4, co. 1, lett. f))

Un’ulteriore modifica riguarda l’art. 47 del D.lgs. n. 546/1992. In particolare, viene stabilito che l’udienza di trattazione dell’istanza cautelare deve essere fissata per la prima camera di consiglio utile e, comunque, non oltre il trentesimo[6] giorno dalla presentazione della medesima istanza.

Dell’udienza dovrà essere data comunicazione alle parti – da parte della segreteria – almeno cinque giorni liberi[7] prima.

Infine, è previsto che l’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia e che il collegio provvede con ordinanza motivata non impugnabile nella stessa udienza di trattazione dell’istanza.

La conciliazione giudiziale proposta dall’organo giudicante (Art. 4, co. 1, lett. g))
Tra gli interventi di maggiore rilievo si segnala l’inserimento del nuovo art. 48-bis.1 nel testo del D.lgs. n. 546/1992 rubricato “Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria”.

Il nuovo articolo prevede che, per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro (soggette a reclamo ai sensi dell’articolo 17-bis del medesimo D.lgs. n. 546/1992), la Corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti, in udienza o fuori udienza, una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.

La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo. Ove l’accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa. A conciliazione perfezionata il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Partecipazione alle udienze da remoto limitata ad alcune ipotesi (Art. 4, co. 4)

Le udienze pubbliche tenute dal giudice in composizione monocratica in primo grado e quelle di trattazione dell’istanza cautelare nel giudizio di primo e secondo grado, si svolgono esclusivamente a distanza con collegamento audio visivo. Viene fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell’appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della Corte di giustizia tributaria.

Per le altre udienze la partecipazione da remoto è ammessa solo su specifica richiesta formulata da tutte le parti costituite nel processo; senza tale richiesta l’udienza è tenuta presso la sede delle corti di giustizia tributaria.

Le nuove disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023.

Nuove disposizioni in materia di onere probatorio (Art. 6)

Si evidenziano, infine, le modifiche apportate all’art. 7 del D.lgs. n. 546/1992 per effetto delle quali è sancita la regola che, salvo che per le liti di rimborso, l’onere della prova deve sempre essere assolto dall’ente impositore.

La norma prevede espressamente che il giudice tributario deve tenerne conto ai fini della decisione e annullare l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, e comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.
 

 

[1] Al fine di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad assumere 100 unità di magistrati tributari per l’anno 2023 e 68 unità per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

[2] Per precedenti gradi di giudizio si intendono tutti i gradi di merito, compreso il giudizio di rinvio, qualora la sentenza pronunciata all’esito del giudizio di rinvio risulti impugnata in Cassazione da una delle parti.

[3] Il valore della lite è determinato ai sensi dell’art. 16, co. 3, della L. n. 289/2002.

[4] Il valore della lite è determinato secondo la regola di cui all’art. 12, co. 2, del D.lgs. n. 546/1992 ossia avendo riguardo alla sola imposta ovvero alla sola sanzione in caso di controversie relative esclusivamente ad irrogazioni delle sanzioni.

[5] L’art. 257 bis del cpc prevede che il testimone fornisca per iscritto le risposte ai quesiti sui quali deve essere sentito.

[6] Viene abrogato, di conseguenza, il comma 5-bis dell’art. 47, secondo cui “L’istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa”.

[7] Il vecchio testo della norma prevedeva dieci giorni liberi.


 

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