Home / Pubblicazioni / Le misure finanziarie anti Covid a seguito della conversione...

Le misure finanziarie anti Covid a seguito della conversione in legge del Decreto Liquidità

16/06/2020

Negli ultimi giorni l’approvazione del d.l. “rilancio” n. 34 del 19 maggio 2020 e la conversione con modifiche del decreto “liquidità”, attuata con legge n. 40 del 5 giugno 2020 (“Legge 40”) hanno introdotto una serie di ulteriori misure relative al settore economico con l’obiettivo di fronteggiare l’emergenza Covid-19.

La conversione in legge del decreto liquidità ha in particolare apportato diverse modifiche alla disciplina dei nuovi finanziamenti garantiti da SACE e dal Fondo Centrale di Garanzia, finalizzati ad assicurare liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia.

  1. Garanzia SACE

Il decreto liquidità già prevedeva che garanzia di SACE sia prestata fino al 31 dicembre 2020, in favore di banche per nuovi finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi di fatto a tutte le tipologie di imprese, purché non classificate come impresa in difficoltà (UID) alla data del 31 dicembre 2019, e prive di esposizioni deteriorate nei confronti del settore bancario al 29 febbraio 2020. La conversione in legge ha previsto che la garanzia operi anche per le cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente, effettuate dopo il 5 giugno 2020 dalle predette imprese a banche e  intermediari finanziari (i limiti del prestito e le percentuali di copertura sono riferiti all’importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti).

È stato ulteriormente precisato che oltre alle PMI, ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, ora possono accedere alla garanzia anche le associazioni professionali e tra professionisti, che abbiano tuttavia esaurito il “plafond” di accesso alla garanzia del Fondo Centrale.

La legge di conversione ha inoltre introdotto la previsione per cui le richieste di nuovi finanziamenti devono essere integrate da una autocertificazione dell’impresa – con conseguente responsabilità anche penale- attestante tra le altre cose che: (i) l’attività di impresa è stata limitata o interrotta a causa dell’emergenza Covid; (ii) i dati aziendali forniti sono veritieri e corretti; (iii) è consapevole che i finanziamenti garantiti saranno erogati su un conto dedicato; (iv) il titolare dell’impresa non ha subìto condanne definitive per reati fiscali negli ultimi cinque anni.

L’impresa richiedente deve impegnarsi (per sé e per le imprese appartenenti al medesimo gruppo) a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020, e la Legge 40 ha stabilito che qualora al momento della richiesta del finanziamento siano già stati distribuiti dividendi o riacquistate azioni, il predetto impegno è assunto per i dodici mesi successivi alla richiesta.

Nulla è stato invece previsto in sede di conversione in relazione all’impegno previsto per l’impresa richiedente – piuttosto ambiguo e di difficile attuazione – di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Anche a seguito della conversione sono ammessi alla garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, di importo non eccedente il maggiore tra il 25% del fatturato 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019. Si deve inoltre trattare di finanziamenti destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia (circostanza da attestare espressamente nell’autocertificazione, unitamente all’impegno a non delocalizzare).

A seguito della conversione in legge, i finanziamenti possono essere dedicati anche al pagamento di canoni di locazione o di affitto di ramo di azienda, ma, soprattutto, devono essere destinati, in misura non superiore al 20% dell’importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti scadute o in scadenza nel periodo dal 1 marzo al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile a causa dell’epidemia, a condizione che l’impossibilità oggettiva del rimborso sia autocertificata dall’impresa medesima. In sostanza, così come già previsto nel caso della garanzia del Fondo Centrale, anche la garanzia di SACE viene ora estesa a prestiti – parzialmente – diretti a rinegoziare indirettamente altri finanziamenti, attraverso il relativo pagamento.

Come già previsto nel decreto liquidità, la garanzia, a prima richiesta, è concessa nella percentuale massima tra il 70 e il 90% a seconda delle dimensioni dell’impresa, con rilascio semplificato, che non richiede decreti ministeriali e istruttoria SACE, per imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro.

La legge di conversione ha altresì previsto la possibilità che SACE conceda garanzie in favore di soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi da imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o equivalente.

Qualora la classe di rating attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30 per cento del valore dell’emissione per l’intera durata della stessa.

Per la concessione della garanzia vengono pertanto previsti vincoli di rating da certificare e, nel caso di rating inferiori, obblighi di intrasferibilità per i sottoscrittori originari.

  1. Garanzia del Fondo Centrale

Con il decreto “liquidità” l’operatività del Fondo Centrale di Garanzia è già stata estesa alle imprese midcap, con numero di dipendenti non superiore a 499, e la legge di conversione ha previsto che la misura si applica anche qualora almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto sia detenuto   direttamente o indirettamente da enti pubblici.

A far data dal decreto liquidità, la percentuale di copertura della garanzia diretta è stata innalzata al 90% per cento dell’ammontare di ciascuna operazione (entro certi limiti di valore stabiliti dal decreto-legge) e quella di copertura della riassicurazione è stata incrementata fino al 100% nel caso di importi garantiti anche da Confidi o altri fondi di garanzia o società cooperative previste dal TUB, fino al 90%, anche per durate superiori a dieci anni. Tali percentuali non sono state modificate dalla Legge 40.

Non sono stati modificate neppure le previsioni relative alle operazioni di rinegoziazione del debito del beneficiario, che restano ammesse purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% del debito del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Inoltre, la legge di conversione ha previsto che beneficiano delle stesse coperture (80% in misura diretta e 90% in riassicurazione) anche i finanziamenti deliberati dopo il 5 giugno 2020, purché il credito aggiuntivo sia pari ad almeno il 25% dell’ammontare in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. In tali casi il finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse, applicata sul finanziamento garantito per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

La garanzia viene concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

La legge di conversione ha previsto che la garanzia del Fondo PMI è altresì concessa (con esclusione delle ipotesi di finanziamenti destinati a rinegoziazione del debito) in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o   come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ma che sono state oggetto di misure di concessione. In tale caso, il  beneficio  della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla  data in  cui  sono  state  accordate  le  misure  di  concessione  o, se posteriore, dalla data in cui  le  suddette  esposizioni  sono  state classificate come esposizioni  deteriorate, se, alla data del 5 giugno 2020, le citate esposizioni  non sono più classificabili come tali, non presentano importi in arretrato  successivi  all'applicazione  delle  misure  di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente  presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Tali ultime condizioni vengono previste dalla Legge 40 anche per la concessione della garanzia in favore delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura   del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67 Legge Fallimentare.

Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

Viene infine prevista l’ammissione alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, per nuovi finanziamenti di importo non superiore ad euro 30.000 (valore innalzato dalla legge di conversione, che ha anche esteso fino a dieci anni la durata), in favore di PMI e di professionisti, associazioni professionali e società tra professionisti, agenti di assicurazione e broker danneggiati dall’emergenza Covid-19, come da dichiarazione autocertificata, per i quali non sarà necessaria alcuna valutazione sul merito creditizio.

  1. Misure del decreto rilancio

Alle descritte misure si aggiungono quelle introdotte dal decreto “rilancio”, relative al sostegno alle imprese e all’economia, di seguito brevemente riassunte con eccezione di quelle di natura fiscale.

In primo luogo viene previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo il cui fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 siano inferiori ai due terzi di quelli del mese di aprile 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura percentuale a tale differenza tra i mesi di aprile 2019 e 2020.

Vengono poi previste misure di rafforzamento delle imprese di medie dimensioni che soddisfino una serie di condizioni (tra cui aver deliberato ed eseguito aumenti di capitale, e il fatto che gli amministratori non abbiano subito condanne per reati fiscali negli ultimi cinque anni) e che abbiano subito una riduzione complessiva dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Tra tali misure vi sono crediti di imposta, l’accesso ad un “Fondo Patrimonio PMI" finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro certi limiti di dotazione, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, emessi dalle società anche in deroga ai limiti di cui all'art. 2412, primo comma, del codice civile, e rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. L’emittente assume l’impegno di non deliberare, fino al rimborso, alcuna distribuzione di riserve o finanziamento soci e non acquistare azioni proprie, e destinare il finanziamento a scopi societari (comunque attività localizzate in Italia).

Il decreto “rilancio” stabilisce quindi la costituzione presso Cassa Depositi e Prestiti di un patrimonio destinato (della durata prevista di 12 anni) denominato "Patrimonio Rilancio", cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal MEF (a fronte di emissione di strumenti finanziari di partecipazione), sul quale non sono ammesse azioni dei creditori di Cassa Depositi e Prestiti

Le risorse del Patrimonio Rilancio sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, avendo ad oggetto s.p.a., anche quotate, che hanno sede legale in Italia e non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo, comunque con fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Rilancio sono definiti con decreto del MEF.

Infine, si prevede che in relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali sia stata concessa o sarà richiesta la concessione della garanzia dello Stato, il MEF, su istanza documentata della società  cessionaria, è autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti   dell'operazione, concordate tra le parti dell'operazione, che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, condizionati ad obiettivi di performance, purché  tali date di pagamento siano comprese tra il 19 maggio e il 31 luglio 2021, le modifiche non  comportino un peggioramento del rating dei Titoli senior e la temporanea sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato delle misure normative introdotte per fronteggiare l'emergenza Covid.

Autori

Foto diPaolo Bonolis
Paolo Bonolis
Partner
Roma
Foto diGianfabio Florio
Gianfabio Florio
Counsel
Roma