Home / Pubblicazioni / Le principali misure del decreto “sostegni-bis”...

Le principali misure del decreto “sostegni-bis” sui finanziamenti garantiti e le moratorie


Con il decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. “sostegni-bis”, di seguito, il “Decreto”), sono state approvate misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Si tratta dell’ennesimo provvedimento adottato nell’ambito dell’emergenza epidemiologica che, oltre ad alcune tipologie di contributi a fondo perduto, contempla l’introduzione di fondi a sostegno di attività chiuse, di crediti di imposta, di agevolazioni e misure di sostegno per settori specificamente individuati.

Vengono inoltre introdotte e modificate alcune misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese.

In primo luogo, con il d.l. 23/2020 è stata introdotta la garanzia di SACE in favore delle banche per i nuovi finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, a tutte le tipologie di imprese con sede in Italia e colpite dall’epidemia di Covid-19[1]. Detta garanzia viene ora estesa dal Decreto di ulteriori di sei mesi e, quindi, banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e gli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia potranno farne richiesta, per assicurare i propri crediti, sino al 31 dicembre 2021. Anche la durata massima della garanzia è stata estesa da sei a dieci anni.

Con il menzionato d.l. 23/2020 era stata anche offerta alle PMI e alle imprese mid-cap la possibilità di accedere gratuitamente alla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia, finalizzata ad assicurare parzialmente, nella misura massima di euro 5 milioni per singola impresa, i crediti degli istituti di credito derivanti da operazioni finanziarie il cui valore è precisamente individuato[2], con durata fino a 72 mesi. Con l’approvazione del Decreto, si prevede l’estensione sino a 120 mesi della durata delle operazioni finanziarie coperte dalla garanzia, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, ma la garanzia non potrà più essere concessa alle imprese “diverse dalle PMI”, che restano comunque ammissibili all’intervento del Fondo Centrale nell’ambito del rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 del Decreto, il Fondo di garanzia potrà rilasciare garanzie, senza valutazione economico-finanziaria, su portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine concessi in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o programmi di investimento.

La garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 80% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, e la quota della tranche junior coperta dal Fondo non può superare il 25% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti. In relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l’80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento.  La chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.

L’art. 15 del Decreto introduce misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, prevedendo che nell’ambito del Fondo di garanzia venga istituita un’apposita sezione – cui sono destinati 100 milioni di euro sia per il 2021 sia per il 2022 - dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.
Per essere ammissibili alla garanzia, le obbligazioni emesse da ciascuna impresa devono avere valore tra i 2 e gli 8 milioni di euro.

Infine, vengono prorogate dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 le moratorie per mutui, altri finanziamenti a rimborso rateale, aperture di credito e prestiti non rateali già previste per le PMI dal D.L. 18/2020, per le sole imprese che, alla data di entrata in vigore del Decreto, già beneficiano della moratoria. La moratoria è relativa alla sola quota capitale, mentre rimangono esclusi dalla proroga gli interessi, che dal 1° luglio 2021 inizieranno ad essere nuovamente dovuti.

Per beneficiare della sospensione, le imprese dovranno far pervenire al soggetto finanziatore una specifica comunicazione (mentre la proroga di gennaio era automatica in caso di mancata disdetta espressa).

Sono stati, altresì, prorogati fino alla stessa data del 31 dicembre 2021 i termini per l’ammissione alla garanzia speciale del Fondo Centrale di Garanzia, concessa ai soggetti finanziatori per le operazioni oggetto delle misure di sostegno, nella misura del 33% dei finanziamenti.

 

[1] Con esclusione delle società che controllano direttamente o indirettamente una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali

[2] L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:
1)  il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
2)  il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
3)  il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499

Autori

Foto diPaolo Bonolis
Paolo Bonolis
Partner
Roma
Foto diGianfabio Florio
Gianfabio Florio
Counsel
Roma