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Legge di Bilancio 2021, COVID-19 e rapporto di lavoro: ulteriori misure per la realizzazione degli obiettivi programmatici

La Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020 (entrata in vigore il 1° gennaio 2021) ha introdotto delle nuove disposizioni finalizzate a contrastare gli effetti negativi per imprese e lavoratori legati al prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e integrazione salariale in deroga

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, per una durata massima di 12 settimane (art. 1, comma 300).

Per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, le 12 settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 e, per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.

I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, dopo il 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle suddette 12 settimane.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della Legge di Bilancio (art. 1, comma 301).

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale. In mancanza, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente (art. 1, comma 302).

I suddetti benefìci sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio (art. 1, comma 305).

Esonero dal versamento dei contributi

Ai datori di lavoro privati è inoltre riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile (art. 1, comma 306).

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi del c.d. decreto “Ristori”, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale (art. 1, comma 307).

Esoneri contributivi per nuove assunzioni di particolari categorie di lavoratori e per il Sud

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, per le nuove assunzioni di soggetti fino ai 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, è riconosciuto l’esonero contributivo del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui (art. 1, comma 10).

Tale esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano licenziato dipendenti per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa (art. 1, comma 12).

Per le assunzioni a tempo determinato di donne lavoratrici effettuate nel 2021 e nel 2022 l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la durata di 12 mesi, elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, nel limite massimo di 6.000 euro annui (art. 1, comma 16).

Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi (art. 1, comma 11).

Inoltre, sono previsti i seguenti esoneri contributivi parziali in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per il periodo 2021-2029:

  • 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
  • 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
  • 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029 (art. 1, comma 161).


Licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo
 

Resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo fino al 31 marzo 2021 e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso già impiegato nell’appalto sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, CCNL o di clausola del contratto di appalto (art. 1, comma 309).

Resta altresì preclusa al datore di lavoro, fino al 31 marzo 2021 e indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure ex art. 7 Legge 604/66 in corso (art. 1, comma 310).

Le suddette sospensioni e preclusioni non si applicano nelle seguenti ipotesi:

  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (a detti lavoratori è comunque riconosciuta la NASpI);
  • licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione; nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso (art. 1, comma 311).


Contratti a termine

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare, fino al 31 marzo 2021, per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali (art. 1, comma 279).

Congedo di paternità

Il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo è esteso anche ai casi di morte perinatale (art. 1, comma 25).

La durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 20121 viene elevata da 7 a 10 giorni (art. 1, comma 363, lett. b).

Contratti di espansione

L’operatività del contratto di espansione è estesa al 2021 anche alle imprese con un minimo di organico di 500 dipendenti (in luogo dei 1.000 finora previsti). Il limite minimo viene abbassato ad almeno 250 unità, nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni ad accordi di prepensionamento con i lavoratori di età più avanzata (art. 1, comma 349).

Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.
 

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Fabrizio Spagnolo
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