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Long-term investors e economia reale: le nuove misure contemplate dal Decreto Crescita 2019

05/04/2019

In data 4 aprile 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del cd. DL Crescita (il ”Decreto Crescita”), elaborato dal MEF e dal MISE e che è strettamente legato al DEF, il Documento di Economia e Finanza atteso entro il 10 aprile 2019, in cui sono previste una serie di misure fiscali per la crescita economica del Paese nonchè talune misure per il rilancio degli investimenti privati.

Nel merito, tenuto conto della necessità di affinare le complesse ed articolate novità introdotte, il testo del Decreto Crescita è stato approvato “salvo intese” e, pertanto, non è ancora possibile conoscere nel dettaglio il testo definitivo del provvedimento in parola.

Ciò premesso, le novità principali sono già contenute nel testo del decreto circolato in bozza nei giorni scorsi.

Al riguardo, tra le misure fiscali per la crescita economica, si prevede, inter alia, una rimodulazione progressiva della quota di investimenti qualificati dei Piani Individuali di Risparmio (i “PIR”) da destinare ai fondi di venture capital ed agli strumenti finanziari negoziati sui sistemi multilaterali di negoziazione quali, a titolo esemplificativo, i segmenti Aim Italia ed ExtraMot Pro), per arrivare progressivamente alla percentuale del 3,5% per ciascuno introdotta con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (la “Legge di Bilancio 2019”) consentendo, per tale via, una maggiore capacità di assorbimento da parte del mercato del venture capital e dell’Aim Italia.

Sul punto, giova rammentare che il comma 212 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2019 aveva subordinato l’accesso all’agevolazione fiscale per i sottoscrittori dei PIR a una serie di nuovi obblighi. In particolare, con il comma in parola è stato previsto che:

  • ·       il patrimonio dei PIR venga investito per almeno il 70% in strumenti finanziari, quotati oppure no, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello stato italiano oppure in Stati membri Ue o  aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia.
  • infine, un altro 5% quel 70% (quindi il 3,5% del totale del patrimonio del fondo)  deve essere investito in quote o azioni di fondi di venture capital, residenti in Italia o in Stati membri Ue o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.
  • del predetto 70%, almeno il 5% (i.e. il 3,5% dell’intero patrimonio del fondo) deve essere investito in strumenti finanziari quotati sui sistemi multilaterali di negoziazione (es. Aim Italia per le azioni e ExtraMot Pro per le obbligazioni), che siano però emessi da Pmi, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Ue e, pertanto, imprese che (i) occupano meno di 250 persone, (ii) il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure (iii) il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni.
  • almeno un altro 30% del 70% di cui sopra (i.e. il 21% dell’intero patrimonio del fondo) deve essere investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Al riguardo, nella relazione illustrativa dell’art. 13 della bozza del Decreto Crescita è stato chiarito che “... stante la attuale situazione di mercato che ha provocato una oggettiva riduzione degli investimenti effettuati utilizzando l’agevolazione PIR ... pare ragionevole prevedere una riduzione della quota di investimenti qualificati da destinare alle pmi dal predetto 10 per cento all’1,42 per cento nel primo anno di applicazione con un progressivo innalzamento verso il tetto del 10 per cento negli anni a venire”.

Inoltre, sempre in tema di misure fiscali per la crescita economica del Paese, giova evidenziare che l’art. 13 bis del Decreto Crescita prevede una modifica delle norme di esenzione fiscale a supporto degli investimenti in economia reale da parte degli enti previdenziali previste dal comma 90 dell’art. 1 della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (i.e. la Legge di Bilancio 2017).

Nel dettaglio, al fine di dare maggiore impulso agli investimenti in economia reale, la misura in oggetto prevede che per poter accedere al predetto beneficio in termini di detassazione (i.e. per i redditi generati dagli investimenti – detenuti per almeno cinque anni – in titoli di capitale, obbligazioni corporate, OICR, FIA immobiliari ed altri fondi d’investimento alternativi), gli enti previdenziali privati devono investire almeno il 3,5% degli attivi in quote o azioni  di fondi per il venture capital.

Quanto, invece, alle misure per il rilancio degli investimenti privati, il Decreto Crescita prevede, inter alia, l'istituzione presso il Fondo centrale di garanzia di una sezione speciale per la concessione di garanzie, a titolo oneroso, a copertura di una quota delle perdite sui finanziamenti erogati alle medie imprese e small mid cap da banche e intermediari per gli investimenti in beni materiali; la misura, in particolare, è prevista per i finanziamenti sino a 5 milioni di Euro e varrebbe per i nuovi finanziamenti a scadenza oltre i 10 anni.

Sono altresì previsti taluni incentivi alle imprese che si finanziano attraverso canali alternativi, rispetto al tradizionale prestito bancario, come l’emissione di obbligazioni (per un ammontare previsto da 2,5 a 10 milioni di Euro). La norma, nel merito, istituisce – nell’ambito del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 – un’apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse da imprese aventi un numero di dipendenti non superiore a 499, a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione. Le risorse destinate alla misura in parola ammontano ad Euro 70 milioni.

Oltre alle predette misure, il Decreto Crescita prevede altresì, tra gli altri, l’introduzione di norme per facilitare le operazioni di trasferimento dei crediti deteriorati-inadempienze probabili (i.e. UTP) mediante società veicolo di appoggio, prevedendo anche la possibilità per la società di cartolarizzazione di intervenire a sostegno dei debitori ceduti attraverso la concessioni di finanziamenti purché provvisti di adeguati requisiti.

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