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Modifiche alle procedure pre-fallimentari ed in materia di procedure esecutive introdotte dal Decreto Legge 83/2015 (convertito dalla Legge 132/2015)

23/09/2015

Il Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015, convertito dalla Legge n. 132 del 6 agosto 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2015 (la “Legge 132”) ha introdotto una serie di misure di sostegno per la crescita economica relative alle procedure pre-fallimentari, a quelle esecutive e a specifici benefici fiscali.

1. MODIFICHE ALLE PROCEDURE PRE-FALLIMENTARI
• Previsioni generali relative alla procedura di concordato preventivo

A seguito delle modifiche di cui alla Legge 132, la domanda di concordato preventivo (consistente in una proposta ai creditori nell’ambito di una procedura giudiziale) deve contemplare il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari. Tale percentuale non trova applicazione nel caso di domande relative a concordati con continuità aziendale ed è pertanto applicabile ai soli concordati aventi natura liquidatoria.

La Legge 132 ha altresì esteso la tempistica prevista per l’omologazione delle procedure di concordato preventivo, che dovrà intervenire entro 9 mesi dal deposito della domanda da parte della società (il limite temporale precedentemente contemplato era di 6 mesi).

• Proposte di concordato alternative da parte dei creditori e offerte concorrenti

Ai sensi degli articoli 163 e seguenti della Legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267/1942), uno o più creditori che rappresentano almeno il 10% dei crediti, possono ora presentare una proposta di concordato preventivo alternativa rispetto a quella presentata dalla società debitrice ai sensi dell’art. 161 della Legge Fallimentare, a condizione che quest’ultima proposta non assicuri il pagamento, ancorchè dilazionato, di almeno il 40% dell’ammontare dei crediti chirografari.

Prima della Legge 132, ai creditori era sostanzialmente consentito solo di approvare o meno la domanda di concordato depositata dalla società debitrice, senza possibilità di intervenire nella formulazione della domanda o di formulare una proposta alternativa.

La Legge 132 non entra nel merito del possibile contenuto o dei limiti delle proposte alternative e, pertanto, i creditori (rappresentanti almeno il 10% dell’esposizione debitoria della società in crisi) possono beneficiare dell’ampia gamma di possibilità offerte dalla Legge Fallimentare per un concordato preventivo.

Ad ogni modo, la possibilità di formulare proposte alternative avrà con ogni probabilità l’effetto positivo di far desistere soci e management di società in stato di decozione dal congegnare strutture di concordato preventivo con finalità elusive, al solo scopo di sottrarre l’avviamento sociale e ridurre al minimo gli utili ripartibili tra i creditori.

In aggiunta, la Legge 132 ha introdotto l’art. 163 bis della Legge Fallimentare, ai sensi del quale se il piano di concordato preventivo comprende un’offerta di acquisto dell’azienda o di un ramo di azienda da parte di un terzo, il commissario giudiziale nominato dal Tribunale può richiedere al Giudice Delegato di autorizzare un procedimento competitivo per la presentazione di offerte alternative, qualora ritenga che l’offerta contemplata dal piano non risponda al migliore interesse dei creditori.

• Semplificazioni per l’accesso alle procedure pre-fallimentari

Il requisito di legge per cui i creditori non aderenti agli accordi di ristrutturazione dovessero essere pagati integralmente ed entro un determinato termine ha da sempre rappresentato un serio ostacolo alla realizzazione di tali accordi. I creditori minoritari e in particolare le banche titolari di crediti non rilevanti hanno sfruttato tale previsione per ottenere un trattamento più favorevole dal debitore quale condizione per aderire all’accordo di ristrutturazione.

Al fine di evitare o comunque limitare il ricorso a questa prassi, il nuovo articolo 182-septies della Legge Fallimentare (introdotto dalla Legge 132) prevede che qualora il debito nei confronti di banche e intermediari finanziari non sia inferiore al 50% dell’indebitamento complessivo, l’impresa in crisi potrà:

  1. individuare una o più categorie di creditori tra le banche e gli intermediari finanziari, sulla base di posizioni giuridiche e interessi economici omogenei, e
  2. richiedere che gli effetti dell’accordo di ristrutturazione vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, a condizione che (i) tali creditori siano stati informati delle trattative e messi in condizione di parteciparvi e (ii) i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il 75% dei crediti della specifica categoria.

I creditori ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell’accordo sono considerati aderenti all’accordo ai fini del raggiungimento della soglia del 60% dei consensi richiesti per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione.

Le predette previsioni non trovano applicazione nel caso di creditori “non finanziari” (ossia diversi dalle banche o dagli intermediari finanziari).

Inoltre, ai sensi del nuovo art. 182-septies della Legge Fallimentare, qualora la debitoria nei confronti di banche e intermediari finanziari non sia inferiore al 50% dell’indebitamento complessivo e la società in crisi abbia concordato una moratoria temporanea con almeno il 75% di tali creditori, l’accordo di ristrutturazione sarà efficace anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti a condizione che:

(i) tali ulteriori creditori siano stati adeguatamente informati dell’avvio delle trattative relative all’accordo di ristrutturazione e siano stati messi in condizione di parteciparvi, e

(ii) un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d), della Legge Fallimentare attesti l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.

• Finanziamenti e continuità aziendale

La Legge 132 ha altresì introdotto la possibilità per le banche di erogare finanziamenti alla società in crisi in pendenza di procedure pre-fallimentari, senza il rischio di incorrere in reati fallimentari, sulla base di specifica autorizzazione del Tribunale.

Lo scopo di tale previsione è di consentire alle società in crisi di accedere al credito al precipuo scopo di far fronte alle esigenze immediate di liquidità.

In particolare, ai sensi dell’art. 182-quinquies della Legge Fallimentare, il debitore che ha presentato una domanda di concordato preventivo o di concordato “in bianco” ex art. 161, sesto comma della Legge Fallimentare (ossia una domanda di concordato depositata con riserva di deposito del piano entro i successivi 120 giorni), oppure un accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis, sesto comma della Legge Fallimentare, può ora richiedere al Tribunale di essere autorizzato in via di urgenza a contrarre finanziamenti interinali (sino alla data di omologazione del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione del debito).

A supporto della richiesta di autorizzazione, il debitore deve confermare che non vi sono possibilità di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in difetto di autorizzazione, deriverebbe un pregiudizio grave e irreparabile all’impresa (che potrebbe sfociare nella dichiarazione di fallimento con conseguente pregiudizio di tutti i creditori).

I crediti derivanti da tali finanziamenti autorizzati sono considerati prededucibili, ai sensi dell’art. 111 della Legge Fallimentare e, pertanto, rimborsabili con priorità rispetto ad ogni altro credito (esistente) nei confronti della società debitrice.

2. PROCEDURE ESECUTIVE
• Ricerca semplificata dei beni del debitore

La Legge 132 ha aggiunto al codice di procedura civile l’art. 492 bis, che consente ai creditori di richiedere al Tribunale, anche prima dell’avvio di procedure esecutive, l’autorizzazione a richiedere personalmente ai gestori delle banche dati (tra i quali l’agenzia delle entrate o il P.R.A.) informazioni in via telematica circa l’esistenza di beni del debitore (inclusi i fideiussori di quest’ultimo).

• Azioni revocatorie semplificate

La Legge 132 ha altresì aggiunto al codice civile l’art. 2929-bis, che prevede una sorta di azione revocatoria semplificata in favore del creditore con riferimento a talune operazioni poste in essere dal debitore con l’intento di sottrarre beni registrati dal proprio patrimonio così evitando di subire possibili azioni esecutive da parte dei creditori.

In particolare, i creditori possono ora avviare azioni esecutive sui beni del debitore senza necessità di ottenere dal Tribunale una previa sentenza che dichiari la revoca dell’atto di disposizione, a condizione che l’atto specifico sia stato posto in essere dal debitore gratuitamente (a titolo esemplificativo: cessioni gratuite, creazione di trust o fondi patrimoniali).

Nel caso di atti a titolo gratuito il creditore potrà avviare l’azione esecutiva anche nei confronti del terzo acquirente.

3. BENEFICI FISCALI

La Legge 132 ha innovato in maniera significativa il regime fiscale relativo alla deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e imprese di assicurazione.

Prima delle predette modifiche normative, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela diverse da quelle realizzate mediante cessioni a titolo oneroso potevano esser dedotte in rate costanti nel corso dell’anno fiscale in corso e nei successivi quattro.

Le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela realizzate mediante cessioni a titolo oneroso potevano essere dedotte nel bilancio relativo all’anno fiscale in corso.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 132, svalutazioni e perdite sono soggette ad analogo regime fiscale e a partire dal 2015 sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio.

Previsioni specifiche riguardano l’anno fiscale in corso: la Legge 132 stabilisce che svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela diverse da quelle realizzate mediante cessioni a titolo oneroso, che non hanno beneficiato di deducibilità ai sensi di precedenti regimi fiscali, sono deducibili nei limiti del 75% del loro ammontare, mentre l’eccedenza potrà essere deducibile in virtù di differenti percentuali fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.

Fonte
CMS Italia Newsletter | 23 Settembre 2015
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