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Novità in materia di assicurazione ed intermediazione assicurativa col "D.L. Crescita 2.0"

25/02/2013

Col D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, circa "Ulteriori disposizioni urgenti per la crescita del Paese" (“D.L. Crescita 2.0”), convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, sono state introdotte, tra l’altro, le seguenti novità in materia assicurativa, aventi efficacia dal 19 dicembre 2012.

A Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative nel settore r.c. auto (art. 21)

Dall’1 gennaio 2013, l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP. Col D.L. Sviluppo 2.0, sono state inoltre conferite all’IVASS le seguenti funzioni e poteri per la prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione r.c. auto:

  • analizzare, elaborare e valutare le informazioni desunte dall'archivio informatico integrato (da costituirsi), nonché le informazioni e la documentazione ricevute dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari di assicurazione, al fine di individuare i casi di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi;
  • richiedere informazioni e documentazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari di assicurazione, anche con riferimento alle iniziative assunte ai fini di prevenzione e contrasto del fenomeno delle frodi assicurative, per individuare fenomeni fraudolenti ed acquisire informazioni sull'attività di contrasto attuate contro le frodi;
  • segnalare alle imprese di assicurazione e all'Autorità Giudiziaria preposta i profili di anomalia riscontrati a seguito dell'attività di analisi, di elaborazione dei dati e correlazione dell'archivio informatico integrato, invitandole a fornire informazioni in ordine alle indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati ed alle querele eventualmente presentate;
  • fornire collaborazione alle imprese di assicurazione, alle forze di polizia e all'Autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale per il contrasto delle frodi assicurative;
  • promuovere ogni altra iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze, per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore assicurativo;
  • elaborare una relazione annuale sull'attività svolta a fini di prevenzione e contrasto delle frodi e formulare criteri e modalità per la valutazione delle imprese con riferimento all'attività di contrasto alle frodi, rendendo pubblici i risultati delle valutazioni effettuate.

B Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo (art. 22)

  • diritto degli intermediari di primo livello (agenti, broker, banche, Sim, intermediari finanziari e Poste italiane – Divisione Banco Posta) di collaborare tra loro liberamente, con obbligo di informativa al cliente circa l'impiego di tale modalità distributiva (a decorrere dal 1 gennaio 2013 sono nulle le clausole tra mandatario e impresa di assicurazione incompatibili con la predetta libertà di collaborazione; la norma si applica alla distribuzione di prodotti di tutti i rami; l'IVASS può adottare disposizioni attuative di detta disposizione del D.L. Crescita 2.0, tuttavia non necessarie ai fini dell’efficacia della norma);
  • diritto degli agenti di assicurazione iscritti nel RUI (Sezione A) di collocare e promuovere contratti di finanziamento su mandato diretto di banche e di intermediari finanziari, senza necessità di ulteriori obblighi di iscrizione in altri albi o elenchi;
  • prescrizione di 10 anni (precedentemente: 2 anni) dei diritti derivanti dai contratti di assicurazione nei rami vita (salvo il diritto al pagamento delle rate dei relativi premi, il cui termine prescrizionale resta fermo in 1 anno decorrente dalle singole scadenze; per i diritti derivanti dai contratti nei rami danni e nella riassicurazione resta fermo il termine di prescrizione di 2 anni);
  • divieto di patti di tacito rinnovo per i contratti di assicurazione r.c. auto;
  • durata massima di 1 anno dei medesimi contratti, più frazione su eventuale richiesta dell'assicurato, con automatica cessazione alla scadenza;
  • obbligo di preavviso di scadenza a carico dell’impresa per i contratti di assicurazione r.c. auto, da eseguirsi almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, con obbligo di mantenere operante la garanzia nei 15 giorni successivi alla scadenza e fino all'effetto della nuova polizza (le norme si applicano immediatamente per i nuovi contratti, mentre con decorrenza dal 1 gennaio 2013 per i contratti con clausola di tacito rinnovo stipulati antecedentemente all'entrata in vigore del D.L. Crescita 2.0);
  • definizione di contratto base r.c. auto, con clausole predefinite, che le imprese devono offrire al consumatore, anche via internet, ferma la libera determinazione del prezzo (regolamenti attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico necessari);
  • predisposizione di aree di consultazione accessibili ai contraenti via internet, con facoltà per l’impresa di consentire anche le funzioni di rinnovo contrattuale ed il pagamento premi via internet (le disposizioni si applicano a tutti i rami; regolamento attuativo dell'IVASS necessario);
  • impiego della piattaforma di interfaccia comune tra le imprese, per la gestione e conclusione dei contratti assicurativi, limitato alle attività di informazione e preventivazione delle polizze dei rami danni (con esclusione dell'attività di stipulazione; regolamento attuativo dell'IVASS necessario entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge);
  • semplificazioni, nei rami danni, delle procedure e degli adempimenti burocratici, degli adempimenti cartacei e della modulistica da impiegare con la clientela (regolamento attuativo dell'IVASS necessario entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge);
  • obbligo di rimborso del premio residuo, in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo/finanziamento nei contratti di assicurazione connessi a mutui o ad altri contratti di finanziamento per i quali il debitore/assicurato abbia corrisposto un premio unico (applicabile a tutti i contratti, inclusi quelli commercializzati precedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione); le nuove norme disciplinano anche la sorte delle spese amministrative indicate nel contratto.

Conclusione

Col D.L. Sviluppo 2.0, il Governo ha incentrato la propria attenzione sul mercato assicurativo italiano, da un lato, assegnando all’IVASS nuove funzioni anti-frode nel settore r.c. auto, da tempo preso d’assalto e viziato dagli effetti nefasti dei diffusi comportamenti fraudolenti, dall’altro, introducendo nuove regole incentivanti la concorrenza tra assicuratori e/o intermediari, aprendo alla possibilità di collaborazione tra questi senza limite alcuno, ed incrementando il livello di tutela del consumatore.

Di tali misure, orientate ad agevolare lo sviluppo del Paese, quella che ha fatto più discutere gli operatori del mercato assicurativo è l’apertura della collaborazione senza limiti tra intermediari, dato il potenziale pregiudizio che tale novità può arrecare alle compagnie aventi investito, nel tempo, ingenti risorse al fine di precostituirsi proprie reti distributive secondo la previgente discilpina. Nel frattempo, sono state già messe in campo le più diverse forme di collaborazione tra detti intermediari.

In ogni caso, il risultato di tale riforme, in termini di raggiungimento dell’auspicato sviluppo del settore assicurativo, sarà apprezzabile non prima della fine del 2013.

Fonte
CMS Italy Newsletter | 25 Febbraio 2013
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Autori

Foto diLaura Opilio
Laura Opilio
Partner
Roma