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Nuove previsioni in materia di investimenti in crediti da parte di FIA Europei

03/03/2016

Il Decreto Legge n.18 del 14 febbraio 2016 (il “Decreto”), entrato in vigore lo scorso 16 febbraio, ha introdotto, tra le altre cose, alcune modifiche al Testo Unico della Finanza (d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 - “TUF”) relative alla “erogazione diretta di crediti” da parte di fondi di investimento alternativi europei (“FIA Europei”).

Il Decreto dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in GU (ossia entro 60 giorni dal 15 febbraio 2016) e, in caso di conversione, non si può escludere che l’attuale formulazione possa essere parzialmente modificata.

Le nuove disposizioni, al fine di agevolare il ricorso alla finanza alternativa da parte delle imprese italiane, consentono ora ai FIA Europei (oltre che ai FIA Italiani) la possibilità di investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in favore di soggetti diversi da consumatori, al ricorrere di alcune condizioni.

In particolare, ai sensi del neointrodotto art. 46-ter del TUF, i FIA Europei potranno investire in crediti purché siano autorizzati nel proprio Paese di origine a svolgere la medesima attività di investimento in crediti, abbiano forma chiusa e presentino uno schema di funzionamento, con particolare riguardo alle modalità di partecipazione, analogo a quello previsto per i FIA Italiani che investono in crediti. Inoltre, si richiede che il FIA Europeo sia soggetto, nel proprio Paese di origine, ad una normativa in materia di contenimento e frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria, equivalente a quella prevista per i FIA Italiani che investono in crediti.

Ai sensi del Decreto, i gestori di FIA Europei (“GEFIA”) che intendano intraprendere l’attività di investimento in crediti in Italia sono tenuti ad inviare una comunicazione preventiva a Banca d’Italia e ad attendere sessanta giorni per iniziare ad operare, salvo che nel frattempo la Banca d’Italia abbia vietato al GEFIA l’esercizio di tale attività.

Nell’esercizio di tale attività il GEFIA è soggetto alla normativa in materia di trasparenza bancaria prevista dal Testo Unico Bancario (“TUB”) e dalle relative diposizioni attuative, con esclusione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dal TUB.

Non è chiaro se l’attività di “investimento in crediti” includa unicamente la concessione di finanziamenti tout court o anche altre forme di finanziamento, come l’acquisto di crediti (performing e non performing) o il leasing. Secondo altri commentatori, invece, sembra sia concessa ai FIA europei esclusivamente l’attività – finanziaria – di acquisto di crediti e non altre attività finanziarie. La terminologia utilizzata dal Decreto non è infatti chiara sul punto.

Ci si chiede inoltre se, nel caso in cui sia ammessa l’attività di acquisto crediti, anche i FIA UE possano acquistare crediti “in blocco” ai sensi dell’art. 58 TUB e della Legge 130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti, beneficiando delle relative agevolazioni, posto che il Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio del 19.1.2015 e la Legge 130/1999 non contengono un espresso riferimento alle cessioni di crediti in favore di FIA UE.

Il quadro delle nuove disposizioni dovrà essere completato a seguito della conversione in legge del Decreto e, soprattutto, con l’emanazione della normativa secondaria di attuazione da parte di Banca d’Italia. Tra le altre cose, la Banca d’Italia è chiamata a disciplinare la partecipazione dei FIA UE alla Centrale dei Rischi, anche tramite banche e intermediari finanziari, come già previsto per i FIA italiani.

Fonte
http://www.cms-aacs.com/Hubbard.FileSystem/files/Publication/b37ef018-0c3c-4588-81b5-0032cf95841c/Presentation/PublicationAttachment/04018210-eaa3-47c1-988c-04af9c7910a0/Investimenti%20in%20crediti%20da%20parte%20di%20FIA%20Europei_Marzo%202016.pdf
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