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Nuovi obblighi IVA per gli on-line marketplaces – aggiornamenti

9 ottobre 2019

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’attivazione del canale telematico per effettuare la comunicazione delle vendite on line mediante piattaforme digitali e assimilate prevista dall’art. 13 del Decreto Legge n. 34/2019 (si veda al riguardo la nostra newsletter “Nuovi obblighi IVA per gli on-line marketplaces” dello scorso giugno).

Si ricorda che originariamente la scadenza era fissata al 31 luglio 2019, previsione successivamente soppressa dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, e nuovamente regolata dal Provvedimento del 31 luglio 2019, Prot. n. 660061. 

La comunicazione deve essere effettuata su base trimestrale, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, e la prima trasmissione dovrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2019.

Quanto al perimetro soggettivo, sono tenuti alla comunicazione sia gli operatori stabiliti sia quelli non stabiliti nel territorio dello Stato. Questi ultimi sono quindi tenuti a identificarsi in Italia ai fini IVA o a nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi comunicativi.

Per quanto attiene i profili oggettivi, alla luce del quadro normativo attuale e delle disposizioni attuative, la prima comunicazione dovrà comprendere:

  • le vendite a distanza di qualsiasi categoria di beni effettuate nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre 2019 mediante piattaforme digitali;
  • le medesime operazioni effettuate nel periodo compreso tra il 13 febbraio e il 30 aprile 2019, limitatamente alle cessioni aventi per oggetto prodotti elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop).

Si ricorda che la comunicazione deve indicare i dati rilevanti delle vendite a distanza e in particolare, per ciascun fornitore, i dati identificativi (incluso l'identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica), il numero totale delle unità vendute in Italia e il valore delle vendite in Italia (che, a scelta del contribuente, può essere rappresentato dall’ammontare totale dei prezzi di vendita o dal prezzo medio di vendita).

 L’Agenzia delle Entrate ha confermato altresì quanto previsto in termini di responsabilità in caso di mancato invio della comunicazione o di invio di dati incompleti, ribadendo che il soggetto gestore della piattaforma sarà considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso i dati relativi ai fornitori dei beni venduti, ovvero lo ha fatto in modo incompleto. Due esimenti sono previste con riferimento a tali effetti:

  • nel caso di mancata trasmissione dei dati, il soggetto interessato può dimostrare che l'imposta è stata comunque assolta dal fornitore,
  • in caso di invio di dati incompleti, il medesimo soggetto può documentare di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.
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CMS Tax Alert | 09 ottobre 2019
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Berardo Lanci
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Simona Garofolo