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Pegno non possessorio e Patto Marciano - Legge di conversione del “Decreto Sofferenze” (D.L. 59/2016)

In data 3 luglio 2016 è entrata in vigore la legge 30 giugno 2016 n. 119, di conversione del decreto legge n. 59 del 3 maggio 2016, al quale sono state apportate alcune rilevanti modifiche.

Il decreto legge 59 aveva, tra le altre cose, introdotto (i) una nuova forma di diritto reale di garanzia a tutela dei creditori, c.d. “pegno mobiliare non possessorio”, e (ii) il cosiddetto “patto marciano”, che per i finanziamenti garantiti da bene immobile, consente che questo passi nella proprietà del creditore in caso di inadempimento del mutuatario alle obbligazioni del contratto di finanziamento.

Con la legge di conversione l’istituto del pegno mobiliare non possessorio è stato disciplinato in maniera più organica, prevedendosi che l’iscrizione nell’apposito registro presso l’Agenzia delle Entrate abbia effetto ai fini dell’opponibilità ai terzi e non, come inizialmente stabilito dal decreto legge, ai fini della costituzione del pegno medesimo.

Ciò che maggiormente rileva è l’introduzione, ad opera della legge di conversione, dei nuovi commi 7 bis, 7 ter e 7 quater all’articolo 1 del decreto legge, relativo, appunto, al pegno mobiliare non possessorio e finalizzati a disciplinare sia le modalità di opposizione avverso l’escussione, sia le procedure per ottenere l’esecuzione specifica sui beni oggetto del pegno.

A seguito dell’intimazione notificata ad istanza del creditore, al verificarsi di un evento che legittima l’escussione del pegno, il debitore ha ora la facoltà di proporre opposizione, regolata dal rito sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. e che, in presenza di gravi motivi, può determinare la sospensione da parte del Giudice dell’escussione.

Al di fuori dei casi di opposizione, a fronte dell’escussione il debitore – o il terzo concedente – è tenuto a consegnare il bene oggetto della garanzia entro 15 giorni dalla notifica della predetta intimazione (salvo ove un termine differente sia previsto dal contratto). In difetto, il creditore è legittimato a rivolgersi all’ufficiale giudiziario affinché proceda secondo le norme dettate dal codice di procedura civile per l’esecuzione per consegna o rilascio. Nel caso in cui il pegno sia stato trasferito sul corrispettivo della vendita del bene oggetto della garanzia, l’ufficiale giudiziario potrà ricercare i relativi crediti e procedere alla loro riscossione.

Infine, per l’ipotesi in cui il bene – o il credito – oggetto di pegno sia già sottoposto a esecuzione forzata per espropriazione, il Giudice dell’esecuzione potrà autorizzare il creditore all’escussione del pegno, stabilendone tempi e modi. L’eventuale eccedenza di valore dovrà essere corrisposta in favore della procedura esecutiva (fatto salvo il credito degli aventi diritto a prelazione sorta anteriormente alla costituzione del pegno).

Per quanto attiene al patto marciano previsto dall’art. 2 del decreto legge, che ha introdotto l’articolo 48 bis al d.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), consentendo a banche e agli altri soggetti autorizzati a concedere finanziamenti al pubblico di ottenere, in caso di inadempimento, il trasferimento in proprio favore dell’immobile del debitore mutuatario (o del terzo) concesso a garanzia del finanziamento, la legge di conversione ha in primo luogo esteso la durata dell’inadempimento legittimante il trasferimento dell’immobile concesso in garanzia.

Specificamente, è necessario che il mancato pagamento si protragga da oltre nove mesi (e non più sei come inizialmente stabilito dal decreto legge), ma nel caso in cui alla scadenza della prima delle rate non pagate il debitore abbia già rimborsato il finanziamento in misura pari ad almeno l’85% della quota capitale, il periodo di inadempimento è elevato a dodici mesi.

Già con l’approvazione del decreto legge era stato previsto che nel caso di finanziamento già garantito da ipoteca, il patto marciano trascritto prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all’iscrizione ipotecaria. La legge di conversione ha precisato che la disposizione appena descritta opera anche quando l’immobile è stato sottoposto a espropriazione forzata in forza di pignoramento trascritto prima della trascrizione del patto marciano ma successivamente all’iscrizione dell’ipoteca (e fatti salvi gli effetti dell’aggiudicazione, anche provvisoria, e dell’assegnazione).

Viene inoltre disciplinata in maniera più organica l’attività di stima dell’immobile oggetto di garanzia ad opera del perito che deve comunicare, entro sessanta giorni dalla nomina, la relazione giurata al debitore o all’eventuale terzo datore e al creditore, legittimati ora a sottoporre, entro dieci giorni, specifiche note al perito, che entro i successivi dieci giorni dovrà effettuare nuova comunicazione della stima rendendo i richiesti chiarimenti.

Con la legge di conversione viene infine chiarito che la trascrizione del patto marciano fa collocare nello stesso grado le spese e gli interessi, così come previsto dall’art. 2855 c.c. per l’iscrizione ipotecaria.

Nonostante le richieste di alcune associazioni di categoria, non è stata prevista dalla legge di conversione la possibilità che il trasferimento dell’immobile possa automaticamente estinguere l’intero credito, anche se di valore superiore, con la conseguenza che la banca non soddisfatta potrà rivalersi su altri beni della società debitrice e sui terzi garanti.

Meritano inoltre menzione alcune ulteriori modifiche introdotte in sede di conversione, relative a procedure esecutive e fallimentari. Nell’ambito di esecuzioni forzate è ora previsto dall’art. 596 c.p.c. che il progetto di distribuzione tenga conto anche di creditori i cui crediti siano oggetto di controversia, a condizione che venga prestata una fideiussione a prima richiesta idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che dovessero risultare ripartite in eccesso. Analoga fideiussione viene quindi richiesta dall’art. 110 della Legge Fallimentare per la redazione del progetto di ripartizione ad opera del curatore, che può tenere conto, in presenza di detta fideiussione, dei creditori che hanno proposto impugnazione avverso lo stato passivo.

Fonte
http://www.cms-aacs.com/Hubbard.FileSystem/files/Publication/3024fdbc-3bc9-4777-a749-1dad1929d946/Presentation/PublicationAttachment/4b3782a9-9471-4cf4-9528-1e63f39474e2/LEGGE%20DI%20CONVERSIONE%20DEL%20%E2%80%9CDECRETO%20SOFFERENZE%E2%80%9D%20(D.L.%20592016).pdf
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