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Polizze assicurazione sulla vita: possibile il sequestro preventivo penale

09/05/2014

Con sentenza n. 18736/2014, depositata il 6 maggio 2014, la Suprema Corte di Cassazione, sez. III penale, ha chiarito il principio di diritto per cui le polizze assicurative sulla vita possono essere sottoposte a misure cautelari reali, nella fattispecie a sequestro preventivo, in sede penale. In tali circostanze non deve ritenersi operante il divieto di cui all’art. 1923 c.c., il quale stabilisce che “le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.”

Secondo quanto affermato nelle motivazioni dai giudici di legittimità, l’ambito di applicazione della citata norma è da intendersi circoscritto alla garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile, mentre non deve essere ritenuta ricompresa l’ipotesi responsabilità penale. L’assunto muove dalla differente natura degli istituti del sequestro preventivo, da un lato, e delle fattispecie cautelari di tipo civilistico, dall’altro: le misure cautelari reali prescindono da qualsivoglia forma di responsabilità civile e non dipendono dalla presenza di un danno patrimoniale quantificabile; al contrario, sono finalizzate alla confisca, vale a dire un provvedimento sanzionatorio che tiene conto solo dell'esistenza di un particolare rapporto di strumentalità o di derivazione tra la cosa e il reato.

In sintesi, le polizze sulla vita godono di un “regime di favore” solo in sede civilistica, mentre sono pienamente sequestrabili nel caso di responsabilità di tipo penale.

Sulla base di queste considerazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un contribuente indagato per “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”(art. 3 del D.Lgs n. 74 del 2000), a cui erano state sequestrate tre polizze assicurative sulla vita, per un valore totale superiore a 5 milioni di Euro. L’istanza di dissequestro era stata già respinta dal GIP e, in seguito, anche dal tribunale di competenza.

Si sottolinea, tuttavia, che la protezione garantita dall’art. 1923, oltre a quanto ora stabilito dalla Suprema Corte, incontra altri limiti all’interno del nostro ordinamento: nel caso in cui un contraente abbia fraudolentemente ridotto la propria garanzia patrimoniale attraverso il versamento di premi ad una compagnia d’assicurazione, cagionando così un danno ai creditori, questi ultimi possono legittimamente rivalersi sulle somme dovute dall’assicuratore, fino al limite massimo dei premi corrisposti.

E’ altamente probabile che la pronuncia avrà ricadute concrete nel mercato assicurativo, atteso che tra i motivi di successo delle polizze vita vi è proprio l’asserita impossibilità che queste possano essere aggredite da terzi.

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CMS Italia Newsletter | 09 Maggio 2014
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Foto diLaura Opilio
Laura Opilio
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