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Quick fixes La prova delle cessioni intracomunitarie alla luce dei primi chiarimenti ufficiali

07/07/2020

Con il presente documento vengono illustrate le disposizioni relative ad una delle novità in materia di scambi
intracomunitari in vigore dal 1° gennaio 2020, conosciute anche come Quick fixes, e, nello specifico, a quella
inerente la prova del trasporto o della spedizione dei beni nell’ambito delle cessioni intracomunitarie. Tale
previsione normativa, introdotta dall’art. 45-bis del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, che non
necessita del recepimento da parte del legislatore in Italia, si pone quale obiettivo quello di fornire in ambito
unionale una disposizione comune relativa alla prova dello spostamento dei beni tra diversi Paesi comunitari,
ovvero ad uno dei requisiti essenziali per l’effettuazione delle operazioni intracomunitarie in regime di non
imponibilità.

A tal riguardo, con la circolare n. 12/E/2020 – che segue le risposte ad interpello n. 100/E/2019 e n. 117/E/2020
– l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti relativi alle disposizioni introdotte dall’art. 45-bis citato.

In particolare, nel documento di prassi di ultima emanazione, l’Agenzia afferma che laddove il cedente disponga
della documentazione indicata nell’art. 45-bis (differente a seconda che il trasporto sia a carico del cedente ovvero
dell’acquirente), può considerare soddisfatto (presunzione relativa) il requisito relativo al trasporto dei beni nello
Stato membro di destinazione e, conseguentemente, il cedente può applicare il regime di non imponibilità alla
relativa cessione intracomunitaria, purché le altre condizioni dettate dall’art. 41 del D.L. n. 331/1993 risultino
comunque soddisfatte. Tuttavia viene chiarito, da un lato, che la presunzione relativa introdotta dall’art. 45-bis
può essere superata dall’amministrazione finanziaria qualora questa riscontri che i beni non siano stati
effettivamente trasportati o spediti ovvero che la documentazione prodotta risulti essere incompleta o falsa e,
dall’altro lato, che il mancato rispetto dei requisiti ivi previsti non preclude al cedente la possibilità di effettuare la
vendita in regime di non imponibilità in applicazione delle disposizioni normative e dei chiarimenti di prassi in
materia di prova del trasporto nelle cessioni intracomunitarie.

Peraltro, recentemente anche Assonime è intervenuta sull’argomento, con la Circolare n. 11/2020, che introduce
ulteriori spunti di lettura ed interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 45-bis in commento.
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