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Requisiti di accesso alle tariffe incentivanti

Nota a sentenza

T.A.R. LAZIO ROMA, SEZIONE TERZA TER

Sentenza 12 Febbraio N. 1693/2014

Presidente: Giuseppe Daniele – Estensore, Consigliere: Carlo Taglienti – Consigliere: Donatella Scala

Impianti fotovoltaici – incentivi – quarto conto energia – condizioni per l'erogazione dell'incentivo – definite dal Dm 5 maggio 2011 – revoca incentivo in base a condizioni disposte dal Dm 5 luglio 2012 (Quinto conto energia) – illegittimità

MASSIMA: L'accesso alle tariffe incentivanti dl quarto conto energia è disciplinato in maniera esaustiva dal D.M. 5 maggio 2011, il quale contiene anche la definizione di data di entrata in esercizio dell'impianto, che si sostanzia nel collegamento in parallelo con la rete elettrica senza l'ulteriore condizione della produzione di energia a quel momento (ed eventualmente in quale misura).

Con la sentenza n. 1693 del 12 febbraio 2014, di cui alla massima qui innanzi, il T.A.R. del Lazio è intervenuto chiarendo il significato di "data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico", espressione utilizzata dal Dm 5 maggio 2011 e sulla cui interpretazione non vi era ancora uniformità.

Con il ricorso avente R.G. 4183/2013, una società di gestione di impianto fotovoltaico ha impugnato il provvedimento con il quale il GSE l'ha dichiarata decaduta dalla tariffa incentivante del quarto conto energia, approvato con Dm 5 maggio 2011, ed ha annullato in autotutela il provvedimento con il quale il beneficio era stato in un primo tempo concesso, interpretando la definizione di “data di entrata in esercizio” di cui al D.M. 5 maggio 2011 nel senso che oltre al requisito del collegamento è necessaria anche la effettiva produzione di energia con conseguente immissione in rete.

Con la sentenza in oggetto il T.A.R. interpreta per la prima volta l'espressione "data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico" utilizzata dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del Dm 5 maggio 2011 (quanto conto energia), stabilendo che essa è la prima data utile a decorrere dalla quale si sono verificate tutte le seguenti condizioni: c1) l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico; c2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete; c3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti.

Il requisito di cui alla lettera c1) prevede che l'impianto sia collegato in parallelo alla rete, che sia cioè collegato in maniera tale da consentire lo scambio dell'energia prodotta; non prevede – come invece affermava il GSE, a supporto dell'annullamento in via di autotutela del provvedimento di concessione delle tariffe incentivanti di cui al medesimo D.M. 5 maggio 2011 – l'ulteriore requisito della produzione in quel momento dell'energia elettrica e dunque della effettiva immissione in rete dell'energia eventualmente prodotta.

Il T.A.R. coglie l'occasione per precisare gli elementi differenziali in merito all’accesso alle tariffe incentivanti come disciplinato dal Dm 5 maggio 2011, il quale come visto non contempla la condizione della produzione di energia al momento del collegamento in parallelo ed il D.M. del 5 luglio 2012, relativo al quinto conto energia, la cui definizione di entrata in esercizio dell'impianto contempla il funzionamento e la effettiva immissione di energia in rete.

Infine, il TAR afferma che la dichiarazione di conferma di allacciamento sottoscritta da un tecnico incaricato di Enel distribuzione testimonia la verifica di corrispondenza al fine di poter attivare la connessione, mentre tale documento non certifica la produzione ed immissione in rete di energia elettrica alla data della sua emissione.

Alla luce della sentenza di cui in commento si ha ora una definizione più chiara dei requisiti che gli impianti fotovoltaici devono soddisfare per poter accedere alle tariffe incentivanti del quarto e del quinto conto energia.

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CMS Italia Newsletter | 28 Maggio 2014
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